Misure di semplificazione per le imprese agricole

Articolo 25 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 14.02.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012

Dettagli della notizia



Per

opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 25 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5

("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):


 

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          Art. 25



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          Misure di semplificazione per le imprese agricole

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1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione

agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica

agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,

utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati

informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le modalita' di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite

convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui

all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare

della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalita' operative per la consultazione del fascicolo

aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite

con decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi

pagatori, al fine

della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche

informatiche, e le circolari applicative correlate.".









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