Misure di semplificazione per le imprese agricole
Articolo 25 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
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Per
opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 25 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5
("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):
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Art. 25
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Misure di semplificazione per le imprese agricole
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1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione
agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica
agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati
informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Le modalita' di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite
convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare
della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalita' operative per la consultazione del fascicolo
aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite
con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi
pagatori, al fine
della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche
informatiche, e le circolari applicative correlate.".