Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica
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Per
opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art. 35 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1
("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della
competitività"):
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bsp; "Art. 35
Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per
l'estinzione dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in
materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di
servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono
adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte
corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati
rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di
cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla
data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto
con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di
2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente riduzione
degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita'
per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le
relative modalita' di assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello
Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita' di cui alla
lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese
relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e'
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare
n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000
milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro 260 milioni mediante
utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17dell'art.
10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal
2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei
territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai
decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia
elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota
di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente
comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita' finanziaria,
prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni
delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento del
predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto
dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi
del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le
relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le
disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di
indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni
e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili
depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali,
sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato
entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in
titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate
presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo
riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli
enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o
cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente
le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme
depositate presso la tesoreria statale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico
d'Ateneo ai
dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa si
applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
12. A decorrere dall'adozione del
bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri
dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli
ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di
tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente
prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di
recedere dal contratto.