Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.01.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012

Dettagli della notizia

Per

opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art. 35 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1

("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della

competitività"):











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Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per

l'estinzione dei

debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in

materia di tesoreria unica




1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali

esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di

servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono

adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte

corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati

rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo

versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse

complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'

speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di

cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento

dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla

data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto

con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di

2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente riduzione

degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita'

per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le

relative modalita' di assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello

Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita' di cui alla

lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette

dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese

relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento

rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e'

accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare

n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo

1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000

milioni mediante riassegnazione previo

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni

delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la

contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro 260 milioni mediante

utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17dell'art.

10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'

soppressa.

3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal

2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.

4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei

territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia

elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa

sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di

Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota

di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente

comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si

provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed

all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a

quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita' finanziaria,

prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di

risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,

del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni

delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento del

predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto

dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello

dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.

8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della

Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e

fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,

n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi

del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le

relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le

disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di

indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni

e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed

organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili

depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali,

sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato

entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e

delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in

titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte

presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate

presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo

riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli

enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o

cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente

le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme

depositate presso la tesoreria statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico

d'Ateneo ai

dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa si

applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

12. A decorrere dall'adozione del

bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri

dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.

13. Fermi restando gli

ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di

tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al

comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del

presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente

prevista dei contratti stessi.

Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di

recedere dal contratto.





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