MISURE URGENTI DI PREVENZIONE ED INTERVENTO CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - STAGIONE ESTIVA 2019 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA G.R. PUGLIESE N. 232 DEL 16 APRILE 2019. "DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI".

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.06.19
  • Autore: Ordinanza sindacale n.123 del 26.6.2019

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Sindaco del Comune di Tricase ha emanato, in data 26 giugno 2019, l'Ordinanza n.123 (pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale comunale dal 26.6.2019 al 15.9.2019), recante:MISURE URGENTI DI PREVENZIONE ED INTERVENTO CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - STAGIONE ESTIVA 2019 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA G.R. PUGLIESE N. 232 DEL 16 APRILE 2019. "DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI", con la quale

                                               "PREMESSO

Che la Regione Puglia –Settore di Protezione Civile, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 232 del 16 Aprile 2019, pubblicato sul B.U.R.P. nr. 43 del 18-04-2019, ha dichiarato, per il periodo 15 giugno-15 settembre 2019, lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

                                                            O R D I N A

A chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Si richiama particolare attenzione sulle prescrizioni contenute nel disposto artt. 2 e 5 del citato decreto, in base al quale in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

                       ART. 2 DIVIETI SU AREE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

                                                     ART. 5 SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8-, della Legge n. 353 del 21-11-2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’art. 3 del Presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L.R. n. 38 del 12-12-2016.

Pertanto, i proprietari e i conduttori di terreni a qualsiasi titolo nonché i gestori ed i conduttori di campeggi, di villaggi turistici e alberghieri siti in prossimità di aree boscate, sono tenuti all’osservanza di quanto puntualmente previsto dal suindicato Decreto.

Il suddetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 232 del 16 aprile 2019, è consultabile sul sito istituzionale del comune di Tricase cliccando sul seguente indirizzo: http://www.regione.puglia.it/documents/10192/40949777/DPGR_232_2019.pdf/40518147-23b2-467d-a61f-0339b148507d"

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