Misure urgenti in materia di sicurezza

Decreto - legge 12 novembre 2010, n.-187

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 12 novembre 2010, è stato pubblicato il decreto-legge 12

novembre 2010, n.187, recante:"Misure urgenti in materia di sicurezza".


Per

opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 del decreto legge

succitato.







                                                                                             "Art. 1

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Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

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1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre

1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.



2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente:  «3-sexies. A garanzia della sicurezza,

fruibilita' ed accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle

societa' sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano

approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter. ».



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                                                                                                 Capo I



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                                               MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI



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                                                                                                   Art. 2


Disposizioni urgenti per il personale

addetto agli impianti sportivi


1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 ebbraio 2007, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis. Ferme

restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono

essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari

dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e'

richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. ».

/>
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei compiti di

cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8

febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere

delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo'

essere egualmente adottato.

3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il

primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice

penale. ».

4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente:  «Art. 6

-quinquies. (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono

manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei

confronti dei soggetti indicati ne11'ar icolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito

con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater. ».







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                                                                               CAPO II



POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO

ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZI0NE INTERNAZI0NALE DI POLIZIA





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                                                                                               Art. 3



interventi urgenti a sostegno

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alIa criminalita'

organizzata





1. AlIa legge 31 maggio 1965, n. 575, sono appor ate Ie seguenti modificazioni:



a) all'articolo 2-undecies:

1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inseri ta la seguente:  «a-bis)

mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per

finalita' economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento

della medesima Agenzia; »;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2.1. I proventi derivanti

dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed

amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato

e riassegnati alIa stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento

dell'Agenzia. »;

b) all' articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Non si

applicano Ie disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ». 2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate Ie seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la

lettera c), e' inserita la seguente:  «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2,

l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), delIa legge 31

maggio 1965, n. 575, per Ie finalita' ivi indicate; »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in

fine, il seguente:  «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio direttivo,

l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli

enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia'

utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi

i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. ».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'

istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione

dei beni sequestrati e confiscati alIa criminalita' organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo

determinato, anche avvalendosi delle modalita' di cui al decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I

rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono

assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Alla copertura degli

oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e elle

finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





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                                                                                       Capo II



POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO

ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA





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                                                                                             Art. 4



Integrazione della Commissione centrale

consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale





1. All'articolo 3, comma 1,

del decreto-legge 6 maggie 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo:  «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un

magistrato designato dal Ministro della giustizia. ».





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                                                                                         Capo II



POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA





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                                                                                               Art. 5



1. Al fine di potenziare l'azione di

contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili,

nonchè , al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 0 in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi

interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attivita' del personale delle

Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e

delle scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale

della polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la

programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP),

presieduto dal vice

direttore generale della pubblica

sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la

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partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

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                                                                                           Capo II



DISPOSIZIONI SULLA

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI







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                                                                                                   Art. 6



Disposizioni interpretative e

attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei flussi

finanziari





1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nEl senso che

le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nella stesso articolo 3 sottoscritti successivamente

alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2.

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di

subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del

2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L'espressione:  «filiera

delle imprese » di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai

subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai

subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione:  «anche in via

non esclusiva » di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agcIsto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni

operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o

postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche' per riascuna commessa sia effettuata la

comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi

conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5.

L'espressione:  «eseguiti anche con strumenti diversi » di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136, e l'espressione:  «possono essere utilizzati anche strumenti diversi » di cui al comma 3, secondo

periodo, delle stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di pagamento

differenti dal bonifico bancario o postale, purche' siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della

transazione finanziaria.





                                                                                   Capo III



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DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI







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                                                                                               Art. 7



Modifiche alIa legge 13 agosto 2010, n.

136, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari





1. AlIa legge 13 agosto 2010, n.

136, sono apportate Ie seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1 Ie parole:  «bonifico

bancario o postale. » sono sostituite dalle seguenti:  «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena trarciabilita' delle operazioni. »;

2) il comma 2 e' sostituito dal

seguente:

 «2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e

fornitori di beni e servizi rientranti

tra le spese generali nonche' quelli destinati alIa provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto

corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a

garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questa non e' riferibile in

via esclusiva alIa realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. »;

3) al comma 4 Ie parole:

 «bonifico bancario o postale. » sono sostituite dalle seguenti:  «bnnifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. »;

4) il comma 5 e' sostituito dal

seguente:

 «5. Ai fini delIa tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare,

in relazione a ciascuna

transazione posta in essere dalla stazione appaltante e agli altri soggetti di cui al

comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della

legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (COP) . »;

5) il comma 6 e' abrogato;

6) il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

 «7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alIa stazione appaltante o

all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro

sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nella stesso termine, le generalita' e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni

modifica relativa ai dati trasmessi. »; 7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

 «8. La stazione appaltante,

nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e aIle forniture di cui al comma 1,

inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita'

dei flussi finanziari di cui alIa presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento delIa propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di ui al presente articolo ne

da' immediata comunicazione alIa stazione appaltante e alIa prefettura-ufficio territoriale del Governo delIa provincia

ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. »;

8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine,

il seguente:

 «9-bis. II mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione del contratto. ».

b) all'articolo 6,

1) al

comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 «In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto

comma, delIa legge 24 novembre 1981, n. 689, Ie sanzioni amministrative pecuniarie per Ie violazioni di cui ai precedenti

commi sono applicate dal prefetto delIa provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e,

in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, delIa citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e'

proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione. »

2) dopo il comma

5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve Ie esigenze investigative,

comunica al prefetto territorialmente competente fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli

obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3. ».





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                                                                                   Capo IV



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA





                                                                                       Art. 8



Attuazione delle ordinanze dei

sindaci





1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

 «9. Al fine

di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone Ie

misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell 'ambito delle funzioni di cui al presente

articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,

nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. ».



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                                                                                               Capo IV



           DISPOSIZONI IN MATERIA

DI SICUREZZA URBANA









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                                                                                                         Art. 9



Modifiche alla legge 24 novembre

1981, n.689, in materia di confisca



1. AII'articolo 20 delIa legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il

terzo comma e' inserito il seguente:  «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di

igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni suI lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa

delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non

venga emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona

estranea alIa violazione amministrativa. ».





                                                                                          

Capo V



DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO





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                                                                                           Art. 10



Disposizioni per assicurare Ie gestioni

commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali



/>




1. AII'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 e'

inserito il seguente:

 «2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria,

nonche' per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti

ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di

disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non

superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto

del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione

Civile e per Ie Risorse Strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di

disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale delIa carriera prefettizia

sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilita' equivalenti dal punto di

vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere stabilito il trattamento economico

accessorio spettante ai funzionari in disponibilita', in relazione aIle funzioni esercitate. ».





/>
                                                                                     Capo V



DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL

MINISTERO DELL'INTERNO







                                                                                             Art. 11





                                                                             Entrata in vigore



1. II presente decreto

enLra in vigore il giorno successivo a quello delIa sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delIa Repubblica italiana

e sara' presentato aIle Camere per la conversione in legge.

II presente decreto, munito del sigillo delIo

Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delIa Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. "





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