Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione.

Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella

Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 2010, è stata pubblicata l'ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute,

avente ad oggetto:"Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore

della ristorazione".



Per opportuna conoscenza della cittadinanza, si

riporta di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della suindicata ordinanza

ministeriale.


 


                                                                                   "Art.

1


1. A chiunque operi nel settore della ristorazione è fatto divieto di detenere e di impiegare

additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi masisme di impiego,

fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.


2.

L'impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di additivi alimentari e loro mischele, per i quali la normativa

vigente non ha stabilito campi e dosi massime, è assoggettato alle disposizioni dell'art.5 del regolamento (CE)

n.852/2004 nonchè all'obbligo di informazione del consumatore.


3. A chiunque operi nel settore della

risotrazione è fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari

di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro.



                                                                                                    Art.

2


1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai

consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele nelle preparazioni alimentari dallo stesso

effettuate.


2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il consumatore

sull'eventuale presenza di allergeni di cui al decreto legislativo n.114 del 2006, di cui alle premesse, negli additivi

e miscele di additivi impiegati.


3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese

immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorità  sanitaria.


La presente ordinanza ha validità 

sino al 31 dicembre 2010 e, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su