Modalità  di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica.

Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 12

  • Categoria: Tutte le notizie | Commercio
  • Data: 12.02.10
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 10 febbraio 2010

Dettagli della notizia

L'URP   rende noto che nel Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia n. 27 del 10 febbraio 2010, è stato pubblicato il Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 12,

recante:"  Modalità  di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza

tecnica."



Così recita l'articolo 1 del Regolamento  Regionale

n.12/2010:


                                                                                           "Art. 1

/>
                                                                       Oggetto e finalità 



1. Il presente regolamento disciplina le

modalità  di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica in applicazione di quanto previsto dall'art.

2, comma 1, lettera g) della legge regionale 1 ° agosto 2003, n. 11, come modificata dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5,

d'ora innanzi, per brevità , citata nel testo come "legge".



2. Ai sensi dell'art. 22 della

legge la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione allo scopo di

facilitare il rapporto con le imprese utenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di

stimolare:

a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di

ammodernamento della rete distributiva;

b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le

certificazioni di qualità ;

c) l'elevazione del livello tecnologico;

d) la semplificazione del

rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese. "



I Centri possono essere

promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del

settore commercio a livello provinciale purchè aventi sede legale nel territorio regionale:



2. Le

associazioni di categoria, di cui sopra, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività  di assistenza

tecnica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere presenti nel consiglio della

CCIAA con propri consiglieri in rappresentanza del commercio. La presenza deve risultare dal decreto di assegnazione di

cui alla legge 580/93 per i rappresentanti del settore commercio;

b) dimostrare di rappresentare non meno del

10% delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere dell'ultimo anno disponibili. La consistenza

delle imprese rappresentate viene dimostrata attraverso una delle seguenti modalità :

- attestazione dell'INPS

riportante il numero delle imprese del commercio associate alla organizzazione richiedente;

- attestazione di

un Ente Bilaterale di settore



I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere

dimostrati con riferimento alla provincia o alle province in cui il centro intende svolgere l'attività .



/>
Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:

a) Camere di Commercio

b) gli enti e

le società  di formazione professionale;

c) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

d) gli enti

pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità  di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

/>
e) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;

f) gli istituti di credito e

le società  finanziarie;

g) enti bilaterali settoriali.






Le attività  per

cui possono essere richieste le autorizzazioni regionali sono le seguenti:

a) Attività  di assistenza tecnica e

consulenza, attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;

b) Avvalimento.



/>
L'attività  di assistenza tecnica e consulenza da esercitarsi attraverso sistemi e pratiche di affiancamento

aziendale, comprende:

1) diffusione, innovazione tecnologica ed organizzativa

2) gestione economica e

finanziaria;

3) accesso agli strumenti di finanza agevolata;

4) adempimenti amministrativi;

/>
5) sicurezza e tutela dei consumatori;

6) igiene e sicurezza sul lavoro;

7) certificazione di

qualità ;

8) commercio elettronico;

9) internazionalizzazione;

10) cooperazione ed

integrazione.



L'attività  di avvalimento comprende:

1) pratiche amministrative;

/>
2) finanza agevolata;

3) creazione d'impresa;

4) studi e ricerche.


  


Per

saperne di più al riguardo consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 10 febbraio 2010.

/>








Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su