Modalità  di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a nroma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Decreto 6 luglio 2010 del Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale n.

165 del 17.7.2010, è stato pubblicato il decreto 6 luglio 2010 del Ministero dell'Interno, avente ad

oggetto:"Modalità  di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a nroma dell'articolo 2,

della legge 24 dicembre 1954, n.1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009,

n.94."


Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 del

suindicato decreto

ministeriale.


 


                                                                                               Art.

1


1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero

dell'interno dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della

legge 15 luglio 2009, n.94, è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i

servizi demografici.



                                                                                     Art.

2


1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi derll'art.

1, terzo comma della legge 243 dicembre 1954, n.1288 e successive modificaizoni, evidenziano la posizione anagrafica di

sezna fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art.1, quinto comma della medesima legge

n.1228/1954.


2. Le modalità  tecniche di costruzione e funzionamento del registro di cui all'art.1

sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presento

decreto.



                                                                                         Art. 3


1.

Il registro di cui all'art.1 è formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa

dimora.


2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli Affari interni e

territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità  di

tenuta e di conservazione del registro.


Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su