Modifica dei Fogli di vvertenze approvati con decreto del 5 agosto 2010, per il pagamento di somme iscritte al Ruolo

Decreto 14 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 24 novembre 2011, è stato pubblicato il decreto 14

novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante:"Modifica dei Fogli di vvertenze

approvati con decreto del 5 agosto 2010, per il pagamento di somme iscritte al Ruolo
", con il quale sono

modificate le avvertenze di cui all'alegato approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato 5 agosto 2010, nella sezione relativa alle modalità di presentazione del

ricorso.


Ecco il testo dell'allegato 1 del suindicato decreto

ministeriale:


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sp;                   &nbs

p;    "Allegato 1




RUOLI EMESSI DA AAMS - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI

STATO (Per il recupero dei crediti tributari) - FOGLIO AVVERTENZE.


Richiesta di informazioni e di

riesame del ruolo in autotutela.


Per questa cartella di pagamento e' possibile chiedere informazioni

all'ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli

addebiti»). A tale ufficio potra', inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del

ruolo; l'istanza non interrompe ne' sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. 

Il

 responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e' il direttore dell'ufficio, indicato nell'intestazione

della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti», o un suo delegato. 


Quando

e come presentare il ricorso.


Quando presentare il ricorso.


Il  contribuente che vuole impugnare

il ruolo e/o la cartella deve  proporre ricorso entro sessanta giorni dalla data (articoli 18-22, decreto

legislativo n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° settembre di ogni anno (art.

1, legge n. 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha  ricevuto la notifica di

un avviso di accertamento, di un avviso liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di altro atto

per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilita', può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi

propri.


 


A chi presentare il ricorso. 


Il contribuente

deve:


intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale

territorialmente competente (art.

4, decreto legislativo n.

546/1992) ;

notificare il ricorso all'ufficio che ha emesso il ruolo,

indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti», spedendolo per posta in

plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto

dell'ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite ufficiale giudiziario;

notificare il ricorso

all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attivita' (ad esempio, vizi

relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza

busta con avviso di ricevimento, o tramite ufficiale giudiziario.


Nel ricorso devono essere

indicati:

la Commissione tributaria provinciale;


le generalita' del ricorrente;

il codice

fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio; 

il rappresentante legale, se si tratta di

società o ente;


 la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente  eletto;

/>
l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato;

l'Ufficio

e/o l'Agente della riscossione contro cui si ricorre; 

 il numero della cartella di pagamento;


i motivi del ricorso;

la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale;

/>
la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente

alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.S. -

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente

assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del decreto

legislativo n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le

sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro

ammontare. 


 


Costituzione in giudizio


 


Il  contribuente,

entro trenta giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilita' - costituirsi in giudizio,

cioe' deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo

per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 


Il fascicolo deve

contenere:

l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite  l'Ufficiale giudiziario, oppure la

copia del ricorso se e' consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente il contribuente

deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;

la fotocopia della ricevuta del

deposito 0 della spedizione per raccomandata postale;

la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima

di costituirsi in giudizio il contribuente e' tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della

controversia (art. 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002). Questo valore e'

determinato secondo le modalita' indicate al punto N.B. del paragrafo «Dati da indicare nel ricorso» e deve

risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a

debito. Il contributo unificato e' pagato secondo le modalita' indicate nell'art. 192 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 115/2002.

La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione

in giudizio.

Chi perde in giudizio puo' essere condannato al pagamento delle spese.

N.S. - Se nel

ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di

fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato e' aumentato della meta'

(art. 13, comma 3-bis, del decreto del  Presidente della Repubblica n.115/2002). 

/>


 


Sospensione del pagamento


Il  contribuente che propone ricorso

puo' chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e

successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di

sospensione del pagamento:

sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in

carta semplice all'ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio

degli addebiti»;

sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella puo'

causare un danno

grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alia Commissione tributaria provinciale a

cui viene presentato il ricorso. L'istanza puo' essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in

questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza all'Ufficio o all'Agente delia riscossione contro cui ha

proposto ricorso e depositarla presso la segreteria delia Commissione tributaria provinciale con le stesse modalita'

previste per il ricorso."



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