Modificazioni al "Programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico" di cui all'art. 5 della L.R. 21 maggio 2008 n. 8
Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 2420
Dettagli della notizia
L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale del 17 novembre 2010, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta
Regionale 3 novembre 2010, n. 2420, recante: Modificazioni al "Programma triennale 2009/2011 per
l'esercizio cinematografico" di cui all'art. 5 della L.R. 21 maggio 2008 n. 8.
Si
riporta di seguito il testo dell'Allegato A della deliberazione succitata.
/>
"ALLEGATO A
Alla deliberazione avente ad oggetto:Modificazioni al
"Programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico" di cui all'art.5 della L.R. 21 maggio 2008
n.8.
PROGRAMMA PER L'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO PER IL TRIENNIO 2009/2011
(*)
ai sensi dell' art. 5 della L.R. n. 8/2008
/>
INDICE
1.
Oggetto
2. Obiettivo
3. Autorizzazione
all'esercizio cinematografico
4. Disposizioni particolari per le
arene
5. Disposizioni particolari per il cinema ambulante
/>
6. Requisiti tecnici indispensabili
7.
Contenuto aella domanda per l'esercizio cinematografico e scansioni procedimentali
/>
8. Inammissibilità della domanda ed integrazioni rispetto alla medesima
/>
9. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico
/>
10. Validità ed efficacia del parere del Nucleo tecnico regionale di valutazione
/>
11. Indicatori per il rilascio dell'autorizzazione
12.
Distanze
13. Compiti dei SUAP o dei Comuni
14.
Decadenza e proroga dell'autorizzazione
15. Cambio di destinazione d'uso
/>
16. Validità
(*) Aggiornato alle modifiche di cui al
presente provvedimento.
1. Oggetto
1.1. II presente
programma, in attuazione delle disposizioni della 1. R. n. 8/2008, ed in particolare, dei criteri di cui all' art. 3
della medesima legge regionale, stabilisce gli obiettivi da perseguire nel corso del triennio, i criteri e le modalità di
presentazione della documentazione ai fini della concessione di autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione e
ristrutturazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonchè all' ampliamento di sale e arene già
in attività alla data di entrata in vigore della predetta 1.R. n. 8/2008.
1.2. II programma stabilisce,
altresì, i requisiti tecnici e strutturali per le diverse tipologie di esercizio ai fini del rilascio dell'
autorizzazione stessa.
1.3. Sono interessate dal presente programma le strutture definite dall' art. 2 della
L.R. n. 8/2008 e cioè:
- monosala cinematografica, cinema teatro,
- multisala,
- arena
/>
- cinema ambulante,
- cinecircolo,
il drive-in inteso come cinema all' aperto,
costruito su un' area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche, cui si accede
direttamente con le autovetture.
2. Obiettivo
2 L'
obiettivo del presente programma è quello di razionalizzare la distribuzione sul territorio regionale delle diverse
tipologie di strutture cinematografiche in coerenza con i principi fondamentali fissati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
"Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n.137".
3. Autorizzaizone all'esercizio cinematografico
/>
3.1. Per autorizzazione s'intende l'atto conclusivo del procedimento disciplinato dal presente
programma, rilasciata dal Comune territorialmente competente, previo parere preventivo favorevole del Nucleo.
/>
3.2. Gli interventi oggetto dell' autorizzazione sono i seguenti:
a) realizzazione di nuovi impianti con
conseguente zonizzazione dell' area relativa al nuovo impianto ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e
ricostruzione;
b) trasformazione consistente nella modifica degli impianti o ambienti con o senza opere, al
fine di rendere idonea la struttura allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
c) ristrutturazione
consistente nell'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili già adibiti all' esercizio elell' attività
cinematografica;
d) ampliamento del numero di posti.
3.3. L' autorizzazione comunale è prescritta
nel caso in cui la capienza complessiva della sala cinematografica sia o divenga superiore ai cento posti.
3.4.
Non sono assoggettate alla suddetta autorizzazione Ie opere previste nei seguenti casi:
a) la realizzazione o
ripristino di monosale ed arene nei Comuni sprovvisti di cinema;
b) gli interventi di trasformazione ovvero di
ampliamento di strutture cinematografiche esistenti ed in attività , ubicate nei centri cittadini, che comportino
l'aumento di posti nella misura massima del 20% di quelli già esistenti;
c) i trasferimenti delle
strutture cinematografiche nel caso in cui venga mantenuto lo stesso numero di posti.
3.5. I soggetti titolari
di tali interventi sono comunque tenuti a inviare comunicazione al Comune territorialmente competente nonchè al Nucleo
regionale di valutazione
3.6. II trasferirnento delIa gestione a delIa titolarità dell'esercizio oggetto
dell' autorizzazione comunale, per atto tra vivi a per causa di morte, nonchè la cessazione dell' attività , sono
comunque comunicate al Comune tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP),laddove istituito, che ne trasmette
copia al Nucleo tecnico regionale di valutazione.
3.7. La comunicazione è effettuata:
a) entro
sessanta giomi dalla data dell' atto di trasferimento delIa gestione o della titolarità dell' esercizio;
b)
entro un anno dalla morte del titolare;
c) entro sessanta giomi dalla cessazione dell' attività .
3
Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n.8/2008, non sono consentite varianti urbanistiche che prevedono la
trasformazione di zone non destinate all' edificazione o all'urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali
vigenti se finalizzate alIa costruzione di multisale.
3.9. Le sale cinematografiche situate entro il perimetro
dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della riqualificazione delle aree urbane e
delle periferie; Ie conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.
/>
4 Disposizioni particolari per le arene
4 Non è soggetta ad
autorizzazione comunale l' apertura di arene da parte di un soggetto che gestisce una sala o multisala nella stesso
Comune alle seguenti condizioni:
a) l' attività sia svolta nell' ambito del periodo di cui al successive
punto 4.2 in concomitanza con la chiusura delIa sala a multisala;
b) l' arena non abbia una capienza superiore
a quella interna delIa sala a multisala;
c) siano rispettate Ie condizioni di sicurezza e siano ottenute Ie
altre autarizzazioni previste dalla normativa di settore.
4 Non è, altresì, soggetta ad autorizzazione l'
arena la cui attività è stata oggetto di autorizzazione negli anni precedenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti di
cui ai punti 4.1 e 4.2. Salva diversa indicazione, l' esercizio dell' attività dell' arena è svolto nel periodo fra il
15 maggio e il 15 ottobre. I soggetti titolari di arene sono tenuti ad inviare comunicazione al Comune territorialmente
competente, che provvede ad informare il Nucleo regionale di valutazione.
5
Disposizioni particolari per il cinema ambulante
5 L' autorizzazione comunale per l'
esercizio di cinema ambulante riguarda esclusivamente Ie attività che si svolgono in località sprovvista di sala
cinematografica e che disti almeno cinque chilometri, in linea d' aria, dalla più vicina sala, multisala a arena con
normale programmazione cinematografica in corso.
5 I soggetti titolari di cinema ambulante sono tenuti ad
inviare comunicazione dell'attività al comune territorialmente competente, che provvede ad informare il Nucleo tecnico
regionale di valutazione.
6 Requisiti tecnici indispensabili
/>
6 Fermo quanto statuito dalle successive disposizioni, in tema di
procedimento per l' emanazione del titolo autorizzatorio e il contenuto precipuo degli atti da produrre, a tal fine, da
parte del soggetto interessato, l' autorizzazione comunale è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici
indispensabili:
a) impianto di proiezione automatico o semi automatico e di riproduzione audio digitale; nei
complessi multisala, almeno un terzo delle sale dotato di impianto di proiezione digitale di cui almena una sala con
impianto di proiezione 3D(tridimensionale) nei complessi fino a otto sale e di almeno due sale nei complessi superiori a
otto sale;
b) aria condizionata e riscaldamento;
c) poltrone di larghezza non inferiore a cinquanta
centimetri e con distanza fra Ie file non inferiore a centodieci centimetri.
7 Contenuto
delIa domanda per l'esercizio cinematografico e scansioni procedimentali.
7 II
soggetto interessato produce apposita istanza, presso il protocollo generale del Comune, competente per territorio,
avente ad oggetto la manifestazione delIa volontà di procedere all'esercizio cinematografico, in ossequio alle modalità
contenutistiche, definite dal successivo punto 7.2.
7.2. L'istanza autorizzatoria, di cui al precedente punta,
deve indicare, a pena di inammissibilità
a) generalità complete e cod ice fiscale del soggetto istante. Ove la
domanda venga avanzata dal legale rappresentante di un soggetto societario, vanno enunciate anche la denominazione della
detta compagine o la ragione sociale, la sede legale, la partita IV A, il numero e la data di iscrizione presso il
registro delle imprese, detenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
/>
b) tipologia di attività per la quale si richiede l' autorizzazione, in uno con l'indicazione dei locali o dell'
area territoriale, all'interno della quale si intende avviare l' esercizio;
c) denominazione che si intende
assegnare all' esercizio;
d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero dei
posti tra Ie varie sale.
7.3 Ricevuta la domanda, di cui al punto 7.1, la struttura comunale competente, sotto
il profilo funzionale, provvede - valutata, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data di
acquisizione, presso il protocollo generale, l' ammissibilità della medesima istanza, alIa stregua dei requisiti e
presupposti, enucleati al precedente punto 7.2 - alla trasmissione della stessa domanda al Nucleo tecnico regionale di
valutazione, ai fini dell'espressione del parere preventivo, di cui all'art.4, comma 2, lett c), della legge regionale
21 maggio 2008, n.8.
7.4 Nell'ipotesi in cui il Comune accerti, entro i termini enucleati al punto 7.3, la
carenza anche di uno solo dei requisiti e presupposti, di cui al punto 7.2, ferma la disciplina enunciata dall'art.10 -
bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., la domanda viene dichiarata inammissibile, mediante apposita comunicazione,
esplicitante gli elementi essenziali ritenuti insussistenti, da inviarsi al soggetto istante, senza indugio, all'esito
del contraddittorio procedimentale.
7.5 A seguito della formale ricezione della domanda, reputata ammissibile,
ai sensi del punto 7.3, da parte del competente Comune, il Nucleo tecnico regionale di valutazione esprime il parere, di
cui all'art.4, comma 2, lett. c), della legge regionale 21 maggio 2008, n.8, entro il termine di sessanta giomi,
decorrenti dalla data di acquisizione delIa menzionata istanza autorizzatoria.
7.6 II termine, di cui al punto
7.5, è interrotto nell'eventualità in cui il Nucleo tecnico regionale di valutazione richieda chiarimenti ovvero
integrazioni al competente Comune. Tali chiarimenti o integrazioni possono essere richiesti una sola volta. In tal caso,
il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione dei richiesti chiarimenti o integrazioni.
7.7 Ove il
Nucleo tecnico regionale di valutazione abbia espresso parere favorevole ovvero si sia formato il silenzio-assenso, ai
sensi dell' art.4, comma 3, ultimo periodo, delIa legge regionale 21 maggio 2008, n.8, il competente Comune chiede, con
la massima tempestività , al soggetto istante di corredare la domanda già prodotta, conformemente aIle precedenti
disposizioni, con:
a) richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento e gli
altri procedimenti e, nello specifico, determinazione assunta dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo;
b) richiesta del titolo necessario ai fini delIa normativa vigente in materia di
prevenzione incendi;
c) richiesta del titolo necessario ai fini di quanto stabilito dalla legge regionale in
materia di inquinamento acustico n. 3 del 12 febbraio 2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
dell'inquinamento acustico".
d) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi delIa
normativa vigente o, in altemativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ;
e) attestazione delIa
disponibilità dell' area e degli immobili oggetto di intervento;
f) planimetria generale in scala 1 :5000
rappresentante l' area destinata o occupata dalla sala cinematografica e Ie aree adiacenti, con indicazioni esatte
relative alIa altimetria e alIa destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 1000 metri dal
perimetro dell' edificio progettato nonchè Ie aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con Ie
connesse sezioni urbane;
g) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali differenti piani dell'
edificio con l'indicazione delIa destinazione d' uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, Ie
uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente, con
individuazione del numero massimo di persone che permettono il deflusso, la posizione e Ie dimensioni delle cabine di
proiezione, Ie installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici ed i locali destinati ad altri usi;
h)
sezioni longitudinali e trasversali in scala 1: 100 dell' edificio;
i) relazione tecnico-illustrativa,
comprendente anche il calcolo delIa sistemazione acustica;
j) verifica delIa compatibilità ambientale, tenuto
conto anche dell'impatto indotto sulla viabilità ;
k) dichiarazione sostitutiva di certificazione avente ad
oggetto la sussistenza dei requisiti indicati dal precedente punto 6;
1) dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa alIa distanza stradale fra la struttura oggetto delIa richiesta e Ie sale o multisale pili
prossime all'intemo dell' area interprovinciale.
7.8 La trasformazione di una sala cinematografica in due o
più sale e richiesta con una istanza, completa di un unico elaborato progettuale, relativo alIa realizzazione dell'
immobile che si intende destinare a multisala.
Inamissibilità della domanda ed
integrazioni rispetto alla medesimo
8.1 Ferma la disciplina, dettata dall'art. 10 - bis
delIa legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., si configurano quali cause di inammissibilità delIa domanda:
a) la
produzione di una istanza, connotata dall'illeggibilità del testo ovvero priva di uno o più elementi identificativi del
richiedente o delIa società ;
b) la produzione di una domanda priva delIa locazione e/o dell'indicazione degli
elementi, di cui al precedente punto 7.2;
c) la mancata sottoscrizione della domanda, da parte del soggetto
avente titolo.
8.2 11 Comune richiede l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e
b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e S.m., nei seguenti casi:
a) accertata carenza di taluno degli elementi
documentali, enumerati al punto 7.7;
b) mancata indicazione dei requisiti previsti dalla vigente legislazione
ovvero dal programma triennale, ulteriori, rispetto a quelli enunciati ai punti 7.2 e 7.7.
8.3 I termini
procedlimentali, nell'ipotesi di cui al punto 8.2, si interrompono dalla data di ricezione delIa comunicazione comunale,
da parte dell'interessato, e decorrono nuovamente dall' acquisizione, presso il protocollo generaIe comunale, delle
richieste integrazioni, ad opera dello stesso soggetto interessato.
9 Rilascio dell'autorizzaizone
all'esercizio cinematografico
9.1 Il responsabile della competente struttura comunale
rilascia il provvedimento autorizzatorio finale, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delIa
documentazione, completa di tutti gli elementi, indicati ai precedenti art. 6, nonchè ai punti 7.7 ovvero, eventualmente,
8.2.
9.2 Il Comune competente trasmette copia delIa rilasciata autorizzazione al Nucleo tecnico regionale di
valutazione ed, in ogni caso, comunica allo stesso l' esito finale del procedimento.
/>
10 Validità ed efficacia del parere del Nucleo tecnico regionale di valutazione
/>
10.1 Decorsi sette giorni dallo spirare del termine, di cui al punto 9.1, senza che il responsabile della
competente struttura comunale abbia svolto Ie attività , enucleate, a seconda dei casi, al punto 9.2, il parere
favorevole, eventualmente, espresso dal Nucleo tecnico regionale di valutazione, ai sensi del precedente art. 7, cessa di
produrre efficacia e di rivestire alcuna validità .
11 Indicatori per il rilascio
dell'autorizzazione
1 L' autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti
indicatori:
a) rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti delle sale cinematografiche esistenti
in regione (quoziente regionale) e nell' area di riferimento in cui dovrà sorgere la struttura, intendendosi per tale
area quella provinciale o interprovinciale, rientrante in un raggio di 30 chilometri in linea d' aria (quoziente d'
area);
b) coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra il quoziente regionale e il quoziente
d' area;
1 Per la concessione dell' autorizzazione il quoziente regionale deve essere inferiore al quoziente
d' area.
1 Per Ie istanze il cui numero complessivo di posti previsto eccede il limite del quoziente di cui al
punto 11.2, l'autorizzazione viene concessa sino alla concorrenza del limite.
1 Ai fini della verifica di cui
ai punti precedenti, sono considerati:
a) i posti di strutture esistenti e autorizzate ai sensi di legge al 31
dicembre dell' anno precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto nello stesso anno attività di
programmazione cinematografica per un numero superiore a novanta giornate;
b) i posti di sale cinematografiche
esistenti autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello della richiesta dell'alltorizzazione, anche
se non ancora in attività .
1 Sono escluse dal computo Ie arene, salvo quelle di cui al punto 4.2 del presente
programma, i cinecircoli e Ie monosale con capienza inferiore a cento posti, di cui all' art. 5, comma 3, lettera d)
della L.R. n. 8/2008.
1 Per quanto concerne la popolazione residente a livello regionale e d'area, si fa
riferimento al dato II fficiale ISTAT disponibile al momento della presentazione dell'istanza.
1 Per quanto
concerne il numero dei posti delle sale cinematografiche, si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso l'
Osservatorio Regionale dello Spettacolo, di cui all' art. 8 della L.R. n. 8/2008, riferito al 31 dicembre dell' anno
precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.
12 Distanze
/>
1 Ai sensi dell'art. 3, lettera b), numeri 2 e 3 della L.R. n. 8/2008, la distanza in linea d'
aria fra Ie strutture cinematografiche esistenti e quelle per cui si chiede l' autorizzazione deve essere:
a)
almeno 10 km da strutture multiplex (strutture cinematografiche dotate di oltre 8 schermi e di oltre 1800 posti);
/>
b) almeno 5 km da strutture multisala, con numero di posti oltre i 1.000 e con numero di schermi superiori a 4;
/>
c) almeno 2 km da sale cinematografiche attive almeno 270 giornate l'anno e di dimensione e struttura inferiori a
quelle indicate sub a) e sub b);
1 Le distanze di cui al precedente punto 1 lettere a) e b), si dimezzano nei
Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
1 Le distanze di cui al punto 1 si raddoppiano per Ie
autorizzazioni relative a strutture megaplex (strutture cinematografiche dotate di oltre 14 schermi ovvero di almeno
3.000 posti).
1 Per il calcolo delle distanze si procede a verifiche sulla dichiarazione sostitutiva di
certificazione di cui al punto 7.7, lettera 1) del presente programma.
1 Sono esclusi dal computo delle
distanze Ie arene, i cinecircoli e Ie monosale con capienza inferiore ai cento posti.
13
Compiti dei SUAP o dei Comuni
1 Al SUAP o, in caso di mancata istituzione, al comune compete
l'espletamento delIa fase istruttoria, comprensiva di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui
al punto 7.7, lett. k) e 1) del presente programma, nonchè delIa pubblicizzazione delIa domanda tramite la pubblicazione
dell'istanza all' albo pretorio.
1 Il SUAP o il Comune, trasmette copia delIa domanda unitamente agli esiti
delIa fase istruttoria di propria competenza al Nucleo regionale di valutazione entro trenta giorni dalla data di
presentazione.
1 Nel caso di integrazioni a fronte di presentazione di documentazione incompleta da parte del
soggetto richiedente, il termine di cui al precedente punto 13.2. è sospeso e riprende a decorrere dal giorno del
ricevimento delIa documentazione da parte del SUAP o del Comune.
14 Decadenza e proroga
dell'autorizzazione
1 I provvedimenti di decadenza e di proroga dell' autorizzazione di
cui ai commi 1 e 2, art. 7 delIa L.R. n.8/2008, presentati al Comune territorialmente competente tramite il SUAP, vanno
comunicati al Nucleo regionale di valutazione.
15 Cambio di destinazione d'uso
/>
1 Il cambio di destinazione d'uso degli immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale
è consentito ove non sussistano Ie condizioni economiche per la prosecuzione delle attività , purche la destinazione
prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
Limitatamente al corso di vigenza del presente
programma, il cambio di destinazione d'uso è consentito ancbe agli esercizi cinematografici e teatrali che, alIa data di
entrata in vigore delIa L.R. n. 8/2008, non siano più attivi da almeno un anno. Tale cambio di destinazione d'uso deve
essere comunque conforme agli strumenti urbanistici vigenti e fa salva la possibilita che i relativi immobili vengano
acquisiti al patrimonio pubblico da parte degli enti locali entro un anno dalla data dell' istanza di cambio di
destinazione d'uso avanzata dall' esercente.
16. Validità
Il
presente programma triennale 2009/2011 resta in vigore fino all' approvazione da parte delIa Giunta regionale del
programma per il triennio successivo. "