Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 13.04.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2012

Dettagli della notizia

L'URP  rende

noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2012, è stato pubblicato il decreto del Presidente

delò Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012, avente ad oggetto:"Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e

di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni".


Ecco cosa recita l'articolo 1 del

decreto in

parola.


 


             

                    &

nbsp;        "Art. 1


Modifiche al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto

2011



1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresntanza da parte delle pubbliche

amministrazioni» , sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 2 dell'art.1 è

sostituito dal seguente:


«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.2, comma 2, del decreto -

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le disposizioni del

presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come indivisuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva

competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. E' rimessa alla valutazione degli

organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di

rappresentanza».;


b) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono

soppresse;


c) all'art. 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le

successive acquiszioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in

possesso delle autovetture di servizio».


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