Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012
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L'URP rende
noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2012, è stato pubblicato il decreto del Presidente
delò Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012, avente ad oggetto:"Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e
di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni".
Ecco cosa recita l'articolo 1 del
decreto in
parola.
&
nbsp; "Art. 1
Modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresntanza da parte delle pubbliche
amministrazioni» , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'art.1 è
sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.2, comma 2, del decreto -
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le disposizioni del
presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come indivisuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente decreto. E' rimessa alla valutazione degli
organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di servizio e di
rappresentanza».;
b) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono
soppresse;
c) all'art. 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le
successive acquiszioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in
possesso delle autovetture di servizio».