Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 20 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 14.02.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

dell'articolo 20 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione

e di sviluppo") :



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bsp;                   &nb

sp;      "Art. 20



Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163 e al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82



1. Al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 e' inserito il

seguente:

"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal 1° gennaio 2013, la

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati

/>
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Per le

finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione

alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella

Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti

dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei

requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di

gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista

l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni

appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui

all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati

che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione

dell'Autorita' entro i termini e secondo le modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',

gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale

dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori

verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati

scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.";

b)

all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello

sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";

2) dopo il

comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad

oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.";

/>
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di

finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno

cinque concorrenti.";

d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un anno"

sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";

e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole:

«prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente

Codice»;

f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le

parole: "i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII" sono sostituite dalle

seguenti: "i certificati sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";

h) dopo

l'articolo 199, e' inserito il seguente:

"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di

sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di

trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la

realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui

all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono

ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i

relativi studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.

In tale allegato possono essere

altresi' inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione.

La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per

almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione

nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo superiore alle soglie

di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di

ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in

aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire

una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di

pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente

in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a

spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di

valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il

quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono

esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto

dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita', mediante

una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria

delle offerte e puo' indire

una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i

rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha

offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata

migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o

nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto

disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai

requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa

lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle

prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi

del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno

successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del

paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del

presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i

requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita' economica e

finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42,

oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.".

2. In materia di

contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica

5 ottobre 2010, n.

207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 3,

alinea, del dopo le parole: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in caso di

violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; b) l'articolo 84 e'

sostituito dal seguente:

"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti

all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla

SOA la  certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante

i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione e' rilasciata, su

richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a

carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare,

i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la

dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel

certificato con le

indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del

periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli

/>
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di

competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.



3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della

qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non

sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal

subappaltatore

secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in

lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla

rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il

consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale

del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le

modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato

abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non

sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare

riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari

esteri.".

4. A quanto previsto

dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,

le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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