Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 20 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
dell'articolo 20 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo") :
/>
&n
bsp; &nb
sp; "Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il
seguente:
"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal 1° gennaio 2013, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati
/>
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
2. Per le
finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione
alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella
Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti
dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista
l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni
appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati
che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione
dell'Autorita' entro i termini e secondo le modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale
dei contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati
scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.";
b)
all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello
sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";
2) dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad
oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.";
/>
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di
finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno
cinque concorrenti.";
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole:
«prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente
Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le
parole: "i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII" sono sostituite dalle
seguenti: "i certificati sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";
h) dopo
l'articolo 199, e' inserito il seguente:
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la
realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui
all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono
ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i
relativi studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere
altresi' inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione.
La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo superiore alle soglie
di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di
ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire
una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di
pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente
in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a
spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di
valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il
quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono
esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita', mediante
una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria
delle offerte e puo' indire
una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i
rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata
migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto
disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai
requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa
lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle
prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi
del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno
successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i
requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita' economica e
finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42,
oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.".
2. In materia di
contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3,
alinea, del dopo le parole: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in caso di
violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; b) l'articolo 84 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti
all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla
SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante
i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su
richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a
carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare,
i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel
certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del
periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
/>
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di
competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non
sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore
secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in
lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il
consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale
del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le
modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato
abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non
sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare
riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari
esteri.".
4. A quanto previsto
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
/>