Modifiche al Regolamento Regionale n.11 del 13 aprile 2007 e s.m.i.: "Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)".
Regolamento Regionale 22 novembre 2010, n. 17
Dettagli della notizia
L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n.178 del 30 novembre 2010, è stato pubblicato il regolamento regionale 22 novembre 2010,
n.17, recante:Modifiche al Regolamento Regionale n.11 del 13 aprile 2007 e s.m.i.: “Regolamento delle
attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 - Modalità e procedure di
attuazione)”.
Per opportuna conoscenza si riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5
-6-7-8-9-10-11 e 12 del suindicato regolamento
regionale.
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p; &nb
sp;
rong> "Art. 1
/>
&
nbsp; &n
bsp; (Finalità)
/>
1. Il presente Regolamento modifica il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007 n. 11 e s.m.i. “Regolamento
delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 - Modalità e procedure di
attuazione)”.
/>
 
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Art. 2
/>
&
nbsp; (Modifiche ed integrazione all’art. 2)
1.
All’art. 2 il comma 5 è così sostituito: “5. Per festival si intende l’attività
programmata, nell’ambito di un organico progetto, realizzata in spazi attrezzati, in un arco di tempo limitato (non
inferiore a tre giorni), articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti o
ospitati, anche diversi per tipologia.”
2. All’art. 2 comma 7 le parole “o
istallate stabilmente” sono soppresse .
3. All’art. 2 è aggiunto il seguente
comma: “13. Per residenza si intende l’attività di gestione, programmazione, produzione, promozione e
formazione del pubblico realizzata in spazi pubblici (di proprietà o in altra forma nella disponibilità
esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo che abbiano
sottoscritto una convenzione pluriennale con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico per la gestione dello stesso
spazio.”
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 3
/>
&
nbsp; &n
bsp; (Introduzione art. 8 bis)
1. Dopo l’art. 8, è introdotto
l’art. 8 bis “RESIDENZE”
1. Sono riconosciuti come residenze i progetti di attività
pluriennali, proposti da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo, che consistono nella gestione e nella
programmazione di uno spazio pubblico (di proprietà o comunque nella disponibilità esclusiva di un Ente
Locale o di un Ente Pubblico) attraverso una convenzione pluriennale tra lo stesso soggetto e l’Ente Locale o
l’Ente Pubblico. Il progetto di residenza include, altresì, un’attività di produzione del
soggetto proponente e un’attività di promozione e formazione del pubblico. Il riconoscimento ha la stessa
durata della convenzione pluriennale tra il soggetto proponente e l’Ente Locale o l’Ente Pubblico.
/>
2. Le residenze non sono iscritte all’Albo Regionale dello Spettacolo.
3. Il soggetto che
propone il progetto di residenza deve possedere i seguenti requisiti:
- avere la sede legale ed operativa in
Puglia;
- essere dotato di uno statuto che preveda tra le proprie finalità l’attività di
produzione (teatrale, di danza o musicale);
- aver svolto attività di produzione (anche in coproduzione)
in maniera continuativa da almeno un triennio (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto) con una media
annuale di almeno 1 produzione rappresentata nel territorio regionale, documentabile attraverso materiale pubblicitario e
copia di almeno 5 distinte d’incasso (borderò) per ogni produzione, queste ultime accompagnate, in caso di
coproduzione, dalla copia del relativo accordo di coproduzione;
- essere in possesso di agibilità Enpals
per le produzioni del triennio precedente (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto) ed aver versato i
relativi contributi in favore del personale impiegato nelle stesse produzioni (anche in coproduzione) per almeno 300
giornate lavorative complessive nel triennio, risultanti da certificazione liberatoria rilasciata dall’Enpals;
/>
- essere iscritto all’Albo Regionale dello Spettacolo, ovvero aver ricevuto finanziamenti pubblici per almeno
due anni nel triennio precedente (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto) da parte della
Comunità Europea o dello Stato o della Regione Puglia o di un Ente Locale pugliese;
- non avere in corso
contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposti
dall’Autorità Giudiziaria;
- svolgere, per la durata del progetto di residenza, almeno il 75 per
cento della propria attività complessiva (con esclusione delle tournèe) nello spazio convenzionato e non
avere in gestione altri spazi pubblici o privati.
4. Il progetto di residenza deve:
-
essere realizzato sul territorio regionale pugliese;
- svolgersi in uno spazio attrezzato per le
attività di spettacolo dal vivo, con capienza non inferiore a 100 posti ed in regola con le autorizzazioni di
legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza del lavoro; il suddetto spazio,
nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o un Ente Pubblico, deve essere affidato in gestione per almeno
tutta la durata del progetto al soggetto proponente, attraverso la sottoscrizione di un accordo (protocollo
d’intesa, convenzione o altro accordo formale) con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico nel quale sia
quantificato l’apporto finanziario e/o in servizi (personale, utenze, ecc.) dell’Ente Locale o
dell’Ente Pubblico per la gestione e la programmazione dello stesso spazio;
- prevedere, per ogni tipo di
attività, l’apertura dello spazio al pubblico per almeno 90 giornate complessive annue;
- essere
finanziato con risorse non provenienti da fondi regionali, a qualsiasi titolo ricevuti, per un minimo del 20 per cento;
- presentare un totale dei costi riferito per almeno il 45 per cento ai costi di gestione e di programmazione,
per non più del 25 per cento ai costi di produzione e per non più del 30 per cento ai costi di promozione.
/>
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nbsp; &n
bsp; Art. 4
/>
&
nbsp; (Modifiche ed integrazioni all’art. 9)
1. Al comma 1, lettera a)
dell’art. 9 dopo le parole “attività promosse da soggetti iscritti all’Albo Regionale”
sono aggiunte le parole “,dalle residenze (come descritte al precedente art. 8 bis)”.
2. Al comma 1
dell’art. 9 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) interventi finanziari a totale
copertura delle spese o in forma di cofinanziamento per la realizzazione di:
1) attività e progetti
speciali di promozione esclusiva della Regione;
2) attività e progetti promossi da soggetti pubblici e
privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante accordi di
programma, protocolli d’intesa o in regime di convenzione.”
3. Al comma 2, lettera a)
dell’art. 9 dopo le parole “il riparto dello stanziamento del FURS tra i settori in cui è articolato
l’Albo Regionale” sono aggiunte le parole “e le residenze (come descritte al precedente art. 8 bis)
”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 5
/>
(Modifiche ed integrazioni all’art. 11)
1. Al comma 1 dell’art. 11 dopo le parole
“I soggetti iscritti all’Albo Regionale dello Spettacolo” sono aggiunte le parole “,le residenze
(come descritte al precedente art. 8 bis)”.
2. Al comma 4 dell’art. 11 le parole
“30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”.
3. Al comma 5.1
dell’art. 11 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) piano finanziario dettagliato
con l’indicazione dei costi dell’attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi,
vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;”.
4. Al comma 5.2 dell’art. 11
la lettera b), è sostituita dalla seguente:
“b) piano finanziario dettagliato con
l’indicazione dei costi dell’attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi,
vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;”.
5. Al comma 5 dell’art. 11 è
aggiunto il seguente punto:
”5.3 Per le residenze
a) progetto di residenza (di gestione e
programmazione, di produzione, di promozione) con relativo piano finanziario e domanda di intervento finanziario;
/>
b) copia conforme dello Statuto o dell’Atto costitutivo (se il soggetto proponente non è iscritto
all’Albo Regionale dello Spettacolo);
c) copia conforme dell’accordo (protocollo d’intesa,
convenzione) sottoscritto con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico per la messa a disposizione di uno spazio
attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo;
d) copia delle distinte d’incasso Siae relative
ad almeno 1 produzione rappresentata per un minimo di 5 repliche nel territorio regionale per ciascuno degli anni del
triennio precedente all’anno cui si riferisce l’istanza e, ove si tratti di coproduzione, copia del relativo
accordo di coproduzione;
e) certificazione liberatoria rilasciata dall’ENPALS per le produzioni del
triennio precedente (escluso l’anno cui si riferisce il progetto proposto);
f) copia conforme
dell’ultimo bilancio approvato;
g) la “biografia” artistico-organizzativa del soggetto
proponente o capofila ed il curriculum della Direzione;
h) in caso di precedenti esperienze in progetti di
residenza similari, attestazione quali-quantitativa da parte dell’Ente finanziatore ovvero dall’Ente
concedente gli spazi teatrali;
i) il numero dei giovani artisti, tecnici ed organizzatori, di età non
superiore ai 35 anni, impegnati nella realizzazione del progetto;
j) dichiarazione sostitutiva di
notorietà relativa al rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del settore per l’attività prestata da tutti i lavoratori impegnati nel progetto,
nonché alla mancanza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o di
azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria;
k) visura camerale (se il proponente è
soggetto all’iscrizione al Registro delle Imprese);
l) copia del documento di identità del legale
rappresentante.”
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 6
/>
&
nbsp; (Modifica
all’art. 12)
1. Al comma 4 dell’art. 12 le parole “per oltre il 25 per cento”
sono sostituite dalle parole “per oltre il 50 per cento”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 7
/>
&
nbsp; (Integrazione all’art. 13)
/>
1. Al comma 1 dell’art. 13 è aggiunto il seguente punto:
“1.7 per le
RESIDENZE:
a) i costi di gestione relativi alle paghe ed agli oneri del personale di biglietteria, sala,
palcoscenico ed amministrativo;
b) i costi di gestione relativi alle utenze dello spazio intestate al soggetto
proponente;
c) i costi di programmazione relativi ai compensi ed ai rimborsi corrisposti per gli spettacoli
ospiti;
d) i costi di programmazione relativi ai noleggi di materiale tecnico ed alle schede tecniche degli
spettacoli ospiti;
e) i costi di produzione relativi alle paghe ed agli oneri del personale artistico, tecnico
ed organizzativo;
f) i costi di produzione relativi all’allestimento dello spettacolo (scene, costumi,
attrezzeria), ai noleggi di materiale tecnico, ai trasporti e facchinaggi in sede, ai viaggi ed al soggiorno del
personale artistico e tecnico;
g) i costi di promozione relativi alle paghe ed agli oneri del personale
impegnato, nonché ai compensi ed ai rimborsi degli ospiti impegnati nella promozione;
h) i costi di
promozione relativi al materiale promozionale, pubblicitario e didattico prodotto;
i) i costi di promozione
relativi alle spese postali e telefoniche;
j) l’affidabilità economica del soggetto proponente
sulla base del rapporto, rilevato dall’ultimo bilancio approvato, fra totale dei ricavi e totale dei finanziamenti
pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
k) la quota di autofinanziamento del progetto (risorse proprie, sponsor,
finanziamento non provenienti da fondi regionali, incassi derivanti dalle attività) superiore al 20 per cento;
/>
l) il numero di giornate di apertura al pubblico superiore alle 90 annue;
m) incremento percentuale dei
biglietti venduti rispetto all’anno precedente.”
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 8
/>
&
nbsp; (Integrazione
all’art. 14)
1. All’art. 14 è aggiunto il seguente comma:
/>
“4. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa dei progetti di residenza sono:
a)
rispondenza dell’attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma Triennale in materia di
Spettacolo;
b) l’efficacia del piano gestionale-organizzativo e del piano di promozione/comunicazione in
funzione degli obiettivi e delle priorità del Programma stesso;
c) la qualità del progetto
artistico di produzione, riferita particolarmente alla ricerca di nuovi linguaggi aderenti alla contemporaneità in
grado di creare nuovo pubblico, soprattutto fra le generazioni più giovani;
d) il curriculum della
Direzione e la “biografia” artistico-organizzativa del soggetto proponente, con particolare riferimento a
precedenti esperienze di progetti di residenza similari debitamente documentati;
e) il “tutoraggio”
artistico-organizzativo rivolto a soggetti di produzione di spettacolo dal vivo che non dispongano di una propria sede
per le prove, gli allestimenti e le rappresentazioni, attraverso un accordo scritto con l’indicazione delle
modalità di attuazione;
f) la presenza di uno o più “artisti associati”, intendendo
per artista associato un Maestro di rilievo nazionale o internazionale nel settore del teatro, della danza e della musica
che affianchino per un periodo non inferiore a 40 giorni nell’anno il progetto formativo-produttivo della
residenza;
g) l’apertura di spazi nuovi, inutilizzati o sottoutilizzati (con meno di 10 giorni di
apertura al pubblico all’anno) da almeno due anni per le attività di spettacolo dal vivo;
h)
l’impiego nella realizzazione del progetto di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età non superiore
a 35 anni;
i) la messa a disposizione di una foresteria per l’alloggio degli artisti e dei tecnici, anche
ospiti, impegnati nel progetto.”
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 9
/>
&
nbsp; (Integrazione all’art. 15)
/>
1. Al comma 2, lettera a) dell’art. 15 dopo le parole “per soggetti iscritti all’Albo
Regionale” sono aggiunte le parole “e per le Residenze (come descritte al precedente art. 8 bis)”.
/>
Art. 10
(Integrazione all’art. 19)
1. Il comma 1 dell’art. 19 è
così sostituito:
“1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione:
/>
a) i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di persone con specifiche competenze e
qualificata e riconosciuta esperienza nell’ambito dello spettacolo;
b) i soggetti che presentano progetti
di residenza per i quali sia stato sottoscritto alla data dell’istanza un accordo pluriennale (protocollo
d’intesa, convenzione o altro accordo formale) con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico;
c) i
soggetti privati iscritti all’Albo Regionale nei settori e per le attività per cui sono previsti i
successivi ulteriori requisiti generali e specifici di settore.”
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 11
/>
(Modifica ed integrazione all’art. 20)
1. Al comma 1 dell’art. 20 le parole “30
ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”.
2. Al comma 2 dell’art.
20 è aggiunta la seguente lettera:
h) copia conforme dell’accordo triennale (protocollo
d’intesa, convenzione) sottoscritto con l’Ente Locale o con l’Ente Pubblico per la gestione di uno
spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 12
/>
&
nbsp; (Modifica all’art. 22)
/>
1. Al comma 2 dell’art. 22 le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31
ottobre”.
Art. 13
(Integrazione all’art. 26)
1. Al comma 1
dell’art. 26 dopo le parole “nei confronti dei soggetti iscritti all’Albo” sono aggiunte le
parole “e dei soggetti delle residenze”.
Art. 14
(Modifica all’art. 27)
/>
1. Al comma 2 lettera c) dell’art. 27 le parole “di cui agli artt. 5 e 19” sono
sostituite dalle parole “di cui agli artt. 5, 8 bis e 19”.
Il presente Regolamento è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia."