Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
Articolo 1 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il
testo dell'articolo 1 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo"):
/>
&n
bsp; &nb
sp; " Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990,
n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
/>
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o
tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
/>
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si
considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per
la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai
sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsti
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato
il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.".
/>
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi
pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano."