"Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilico)"

Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale il 14.3.2012

Dettagli della notizia

L'URP  comunica che il Consiglio Regionale della Puglia, adottato, in data 14 marzo 2012, la deliberazione n.

81, recante:“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche

domiciliari a favore dell’emofilico)” .


Per opportuna conoscenza si trascrive di

seguito il testo degli articoli 1 - 2 - 3 - 4 della succitata legge

regionale


               &n

bsp;                   &nb

sp;              Art. 1

Modifica

all’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 24



1. L’articolo 1 della legge

regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell’emofilico) è

sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. Le Asl e le Aziende ospedaliere della Regione Puglia,

previa comunicazione all’Assessorato alla sanità, organizzano, su istanza dei Centri emofilia, corsi di

addestramento per i pazienti affetti da coagulopatie congenite e loro assistenti per renderli idonei a eseguire con

consapevolezza il trattamento domiciliare in ossequio alle raccomandazioni nazionali vigenti.”.



             &nb

sp;                   &nbs

p;               Art. 2

/>
       Modifica al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1976



/>
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1976 le parole: “Per trattamento profilattico e sintomatico

domiciliare d’urgenza dell’emofilico” sono sostituite dalle seguenti: “Per trattamento

domiciliare dei pazienti con malattie emorragiche congenite”.











/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;          Art. 3

/>
                  Modifica

all’articolo 3 della l.r. 24/1976



1. L’articolo 3 della l.r. 24/1976 è sostituito

dal seguente:

“Art. 3

1. I pazienti di maggiore età o gli assistenti da loro indicati,

riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono eseguire a domicilio il trattamento di cui

all’articolo 2. Per gli emofilici minori di età è concessa espressa facoltà ai genitori e/o a

terzi da loro designati, di partecipare ai corsi di addestramento previsti dalla presente legge, onde praticare la

terapia domiciliare. I pazienti e/o loro assistenti riconosciuti idonei a praticare la terapia domiciliare sono tenuti a

compilare un diario della terapia infusionale.”.









/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;               Art. 4

/>
                   &

nbsp;      Modifica all’articolo 4 della l.r. 24/1976



1.

L’articolo 4 della l.r. 24/1976 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. Entro

ventiquattro ore dal trattamento, eseguito in regime di urgenza, il paziente deve sottoporsi a una visita di controllo

presso il centro che lo assiste. Ove sia impossibilitato a recarvisi, il paziente deve comunque informare il centro per

programmare una visita. Ogni sei mesi i pazienti devono sottoporsi a un controllo generale da eseguire presso il centro

di riferimento. I dati relativi al trattamento domiciliare devono essere riportati nella cartella clinica del paziente a

ogni visita di controllo.”.










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