"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)"
Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale il 28.2.2012
Dettagli della notizia
L'URP
rende noto che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 28 febbraio 2012, con propria delibera n.77,
ha approvato la legge regionale recante:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre
2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)", composta da un solo articolo, che di seguito si riporta
per opportuna
conoscenza:
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"Art.1
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1. Alla legge regionale 14 dicembre 2011, n.37 (Ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 (Funzioni della Provincia), dopo
le parole “all’articolo 5, lettere e), f)” è inserita la seguente lettera: “g)”;
/>
b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 (Funzioni del Comune), dopo le parole: “con il concorso
del volontariato” sono inserite le seguenti: “per l’attuazione delle politiche sociali, educative,
ambientali e territoriali” e dopo le parole: “nuove modalità di intervento” sono soppresse le
seguenti: “nelle periferie e”;
c) al comma 1 dell’articolo 5 (Funzioni e compiti dei corpi e
dei servizi di polizia locale), dopo le parole “violano le leggi”, le parole: “o i regolamenti”
sono sostituite dalle seguenti: “, i regolamenti e le ordinanze”;.
d) alla lettera “g)”
del comma 2 dell’articolo 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, intendendo per territorio di
competenza l’intera rete stradale ricadente nel territorio ‘provinciale’ per la polizia
provinciale e ‘comunale’ per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua classificazione;”;
/>
e) al comma 7 dell’articolo 5 è soppresso l’ultimo periodo;
f) al comma 1
dell’articolo 10 (Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale), la parola
“istruttorio” è sostituita dalle seguenti: “investigativo e della normativa sulla
privacy”;
g) al comma 3 dell’articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), la
parola ”esclusivamente” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e delle forze
dell’ordine di pari grado”;
h) al comma 4 dell’articolo 11, le parole: “nei confronti
di personale proveniente dall’area di vigilanza – polizia locale” sono sostituite dalle seguenti:
“in conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 6”;
/>
i) al comma 5 dell’articolo 11, le parole: “norme contenute nella presente legge e nei regolamenti
attuativi” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali”;
j) l’articolo 17 (Riserva di quote di edilizia residenziale) è abrogato;
/>
k) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 (Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale), le
parole: “tre comandanti, in rappresentanza“ sono sostituite dalle seguenti: “due rappresentanti”;
l) dopo il comma 2 dell’articolo 24 (Disposizioni transitorie) è inserito il seguente:
/>
“2 bis. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche in
mancanza di adeguamento.”;
j) il comma 3 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
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“3. La Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro il 30 giugno
2012.”.