"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e ...

Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)", composta solo da 2 articoli.

  • Categoria: Tutte le notizie | Commercio
  • Data: 15.03.12
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.38 del 13 marzo 2012

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.38 del 13 marzo 2012, è stata

pubblicata la legge regionale 13 marzo 2012, n.3, recante:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25

agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio

regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.

376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)”,

composta solo da 2 articoli. 


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il

testo degli articoli 1 e 2 della suindicata legge

regionale.


 


            &n

bsp;                   &nb

sp;                "Art. 1

/>


1. All’articolo 3 (Permesso per la raccolta) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12, come

modificato dall’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n.14, sono apportate le seguenti modifiche e

integrazioni:



a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La raccolta dei

funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale,

il cui modello è approvato con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso

abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e

occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui

almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l’ausilio di

un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e

territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo

micologico dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì

rilasciato ai possessori dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29

novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di

micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e

tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere

esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico

competente per territorio l’elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del

Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l’attestato di idoneità

scaduto.”;



b) al comma 3 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b

bis) permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al

comma 1 dell’articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la

raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici

giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione.”.

2. La lettera f) del punto

1) della tabella “A” della l.r. 12/2003, inserita dalla l.r. 14/2006, è sostituita dalla seguente:

/>
“f) educazione ambientale e alla raccolta;”.

Art. 2



1. La presente legge

non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e

sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1

della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso

della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della

Regione Puglia."



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