"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità  sanitarie)-

Legge regionale approvato dal Consiglio Regionale il 23.1.2013

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 28.01.13
  • Autore: Consiglio Regionale della Puglia

Dettagli della notizia


L'URP  informa che il Consiglio Regionale, nella seduta del 23 gennaio 2013, ha approvato la legge regionale recante:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità  sanitarie)-.



Qui di seguito si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della succitata legge regionale:



                                                      "Art. 1

           Inserimento articolo 2 bis alla legge regionale 27 novembre 2009, n.28



1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità  sanitarie), è inserito il seguente:



"Art. 2 bis

Soppressione obbligo vidimazione registro degli infortuni



1. Il registro degli infortuni previsto dalla lettera o) dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), da tenere secondo il modello e le modalità  previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.



2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purchè tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.-.



 





                                                      Art. 2

                           Inserimento articolo 2 ter alla l.r. 28/2009



1. Dopo l'articolo 2 bis della l. r. n. 28/2009 è inserito il seguente:



"Art. 2 ter

Soppressione certificato medico di non contagiosità 



1. E' soppresso l'obbligo della certificazione medica di non contagiosità  richiesto agli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni.-.





 


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