Norma nel settore edilizio

Articolo 56 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ").

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2011

Dettagli della notizia

Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 56 del decreto -

legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitività").

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1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. I comuni possono ridurre

l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore

a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

(( 1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto

il seguente: «Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo

apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in

regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra'

interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». ))"

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