Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

Art.15 della legge 12 novembre 2011 n.183 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14.11.2011 - Supplemento Ordinario n.234)

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 12.01.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.265 del 14.11.2011 - Supplemento Ordinario n.234

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo

15 della legge n.183 del 12 novembre 2011 (entrata in vigore il 1° gennaio 2012).







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          "Art. 15



Norme in materia di certificati

e dichiarazioni sostitutive e divieto



di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione

europea,



adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

/>










1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 40 la rubrica e'

sostituita dalla seguente: «40.(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:



/>
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e

fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica

amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle

dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.



02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati

e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della

pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;



b) all'articolo 41,

il comma 2 e' abrogato;



c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:



/>
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le

informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti

che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione

sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;



d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44

e' aggiunto il seguente:



«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) -

/>


1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate

ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di

settore»;



e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:



«Art. 72.

(L) - (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini



/>
dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della

predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le

attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte

delle amministrazioni procedenti.



2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di

cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le

misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per

l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.



3. La mancata

risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni

caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili

dell'omissione»;



f) all'articolo 74, comma 2:



1) la lettera a) e'

sostituita dalla seguente:



«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di

notorieta' (L)»;



2) e' aggiunta la seguente lettera:



«c-bis) il

rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».



2.

All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:



a)

dopo il comma 5, e' inserito il seguente:



«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera

a), da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei

commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;



b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:



/>
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il

mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto

al comma 24-quater.



24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti

dalle direttive comunitarie:



a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e

oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;



b) l'estensione dell'ambito

soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori

oneri amministrativi per i destinatari;



c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o

meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

/>


24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto

della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione

comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di 

analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

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