Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L.R. 1 agosto 2003 n. 11 art. 2 comma 1 lettera b).

Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n.27

  • Categoria: Tutte le notizie | Commercio
  • Data: 28.12.11
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 198 - Supplemento del 22 dicembre 2011

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 198 - Supplemento del 22

dicembre 2011, è stato pubblicato il regolamento regionale 22.12.2011, n.27, recante:" Obiettivi

di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L.R. 1 agosto 2003 n. 11 art. 2

comma 1 lettera b)."



La programmazione delle grandi strutture di

vendita persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l’impatto delle grandi strutture di vendita

sul territorio in termini:

ambientali, urbanistici e sociali;

- favorire la trasformazione e

l’ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree

all’interno

del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;

-

favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;

- tener conto delle

specificità territoriali e del livello di servizio all’utente presente e atteso;


- tener conto

della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e

sull’uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;

- favorire iniziative che presentino una particolare

valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli

occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;

- favorire gli interventi oggetto di un accordo

territoriale che garantisca il coinvolgimento della regione e degli enti locali che identifichino l’iniziativa come

strategica per lo sviluppo del territorio;

- tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete

distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità.


Le norme del regolamento in parola

 hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino

all’approvazione del provvedimento successivo.


 

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