Ordinanza 1 agosto 2020 del Ministero della Salute

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

  • Categoria: Sanità
  • Data: 04.08.20
  • Autore: Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.193 del 3.8.2020

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.193 del 3 agosto 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza 1 agosto 2020 del Ministero della Salute, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza ministeriale 1 agosto 2020:

 

                                                               "Art. 1

                    Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia' previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

                                                                     Art. 2

                                                            Disposizioni finali

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 agosto 2020."

 

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