Ordinanza del 16 agosto 2020 del Ministro della Salute

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

  • Categoria: Sanità
  • Data: 17.08.20
  • Autore: Ministero della Salute

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che il Ministro della Salute ha adottato, in data 16 agosto 2020, l'Ordinanza recante: "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria".

 Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della succitata Ordinanza ministeriale:

                                                         "Art. 1

                  (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1.Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle dicui ai punti a) e b).

                                                                       Art. 2

                                                            (Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

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