Ordinanza del Ministero delle Salute del 4 Novembre 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 (Puglia e Sicilia) e 2 (Calabria, Lombardia, Piemonte e valle d'Aosta)

  • Categoria: Sanità
  • Data: 05.11.20
  • Autore: Ordinanza del Ministero della Salute 4.11.2020

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Ministero della Salute ha emanato, in data 4 novembre 2020, l'Ordinanza con la quale ha stabilito misure urgenti di contenimento dal contagio da COVID-19 nei territori di cui agli allegati 1 (Puglia e Sicilia) e 2 (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta).

Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della succitata Ordinanza Ministeriale:

                                                               "Art. 1

                      Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato1 e le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto'sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.

                                                                Art. 2

                                                         Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni."

 

Ecco il testo dell'articolo 2 del DPCM 3.11.2020 con le misure di contenimento previste per i territori di Puglia e Sicilia:

 

                                                                    Art. 2

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose."

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