Ordinanza n.243 del 24.5.2020 del Presidente della Giunta Regionale

D.P.C.M. 17 maggio 2020 – aggiornamento ed integrazione Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 17 maggio 2020 n....

  • Categoria: Sanità
  • Data: 25.05.20
  • Autore: Ordinanza n.243 del 24.5.2020 del Presidente della Giunta Regionale

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Presidente della Giunta Regionale ha adottato, in data 24 maggio 2020, l'Ordinanza n.243, recante: "D.P.C.M. 17 maggio 2020 – aggiornamento ed integrazione Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 17 maggio 2020 n. 237. Riapertura attività corsistiche, parchi divertimento"..

Ecco il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Ordinanza n.243 del 24.5.2020:

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                                                                                                     "Art. 1

Sono approvate, ed immediatamente applicabili nell’ambito dell’intero territorio regionale, le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure già adottate con le Linee guida regionali di cui all’Ordinanza 17 maggio n.237, debitamente integrate per i settori “Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge”, “Piscine”, “Strutture ricettive”, “Strutture ricettive all’aria aperta” nonché ulteriori misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2.

                                                                                                       Art.2

A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, è consentita la riapertura delle seguenti attività:

- attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia etc);

- attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante; 

                                                                                                       Art. 3

A decorrere dal 25 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.

                                                                                                         Art.4

Nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nel territorio regionale pugliese, restano consentite:

- le attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

- le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, da parte di proprietari affidatari, allevatori e addestratori;

- la toelettatura animali;

- la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).

                                                                                                Art. 5

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."

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