ORDINANZA N.43 DEL 21.5.2013 - PROT. 49108 - A FIRMA DELL'ING. STEFANO ZAMPINO - DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI LECCE
I proprietari o i fittavoli di fondi confinanti con le strade provinciali di uso pubblico devono provvedere entro il 30.6.2013 a mantenere le siepi e le piantagioni in modo da non restringere o...
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'Ordinanza n.43 del 21/05/2013, prot.49108, a firma dell'Ing. Stefano Zampino, Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce.
"Reg. Ordinanze n.43 del 21/05/2013 PROT. 49108
PROVINCIA DI LECCE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'
- PREMESSO che lungo le strade provinciali il cui tracciato interessa il territorio dei Comuni della Provincia, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti, i rami e le siepi vive si protendono spesso oltre il ciglio streadale e le piantagioni, anche a carattere stagionale, sono messe a dimora senza l'osservanza della distanza prevista dal Codice della Strada;
- CONSIDERATO che tale fatto oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità , tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata;
- CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta circostanza ha effetti sui rischi di incendi in prossimità delle strade provinciali e che con nota del 30.04.2013 - Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico - la Prefettura di Lecce ha invitato gli Enti proprietari delle strade ad attuare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.195 del 26.03.2013, ponendo in essere "...la puntuale attuazione degli indirizzi in materia finalizzati all'adozione di iniziative volte ad evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi, e nella costante attività di sensibilizzazione della popolazione-;
- VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali 18.8.2000, n.267 ed in particolare l'art.107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- VISTO lo Statuto Provinciale;
- VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs 30.04.1992, n.285;
- VISTO l'art.29, commi 6 e 7, del Regolamento per l'esecuzione del citato D.Lvo approvato con D.P.R. in data 16.12.1992, n.495;
ORDINA
che i proprietari o i fittavoli di fondi confinanti con le strade provinciali di uso pubblico provvedano a mantenere le siepi e le piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità della distanza e dalla angolazione necessaria.
In particolare, presso le curve e gli incroci delle strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci.
Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa cadano sul pianoo viabile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario od il fittavolo è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 30.06.2013.
Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.
Lecce, 21 maggio 2013
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Stefano Zampino)