Piano Casa:l'articolo 43 della L.R. n.34 del 31.12.2009 modifica il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30.7.2009 n.14. Pertanto, gli interessati alle misure straordinarie previste dalla L.R. n.14/2009 hanno tempo

fino al 28.2.2010 per presentare dichiarazioni alle Agenzie del Territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale degli immobili destinati all'ampliamento o alla demolizione e...

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 15.01.10
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che l'articolo 43 della legge regionale n.34 del 31.12.2009  ("Disposizioni per

la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluruennale 2010-2012 della Regione Puglia"), pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.210 del 31 dicembre 2009, ha modificato il comma 2 dell'articolo 5 della

legge regionale n.14/2009 ("Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività  edilizia e per il miglioramento

della qualità  del patrimonio edilizio residenziale" ), meglio conosciuta come legge sul piano casa.


Per

opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo del suindicato articolo

43.    


                                                                                                     Art. 43

Modifica dell'articolo 5 della

legge regionale 30 luglio 2009, n. 14



1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio

2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del

patrimonio edilizio residenziale), le parole: "devono risultare già  presentate, alla data di entrata in vigore della

presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere presentate perentoriamente entro il 28 febbraio

2010".



Ecco il testo   riscritto dell'articolo 5 della legge regionale n.14 del

30 luglio 2009, coordinato con le modifiche (evidenziate in neretto)  apportate dall'articolo 43 della legge regionale

n.34 del 31.12.2009.


                                                                                                     "Art. 5

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                                                     Condizioni e modalità  generali



1. Gli interventi previsti dagli

articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.





2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare, alla

data del 31 marzo 2009, regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi

sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli edifici che devono essere accatastati al

nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei

fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate perentoriamente entro il 28 febbraio

2010
, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale. Un

tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), con una perizia

giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione fotografica.



3. Tutti gli

interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività  (DIA), ai sensi

dell'articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r.

380/2001, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante

permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli

3 e 4 è subordinato:

a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u.

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato

dall'articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall'articolo 40, comma 9, della legge 1 ° agosto 2002, n. 166;

b) alla

cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che

l'interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o

parziale), provveda al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per

estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti

dalla monetizzazione degli standard devono essere vincolati all'acquisizione, da parte del comune, di aree destinate

alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonchè

alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli

edifici, spazi e servizi pubblici;

c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima

di 1 metro quadrato (m2) ogni 10 m3 della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all'articolo 3 della

volumetria realizzata con l'ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, della volumetria

complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto di pertinenza,

garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sè e per i propri successori o aventi

causa a qualsiasi titolo;

d) all'acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti;

e) al

rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.



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4. Solo nel caso di interventi di cui all'articolo3, qualora sia dimostrata l'impossibilità  ad assolvere

l'obbligo di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al

comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma

deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.



5. Per il computo delle

volumetrie degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano gli indici e i parametri di cui all'articolo 11

della l.r. 13/2008.



6. Con la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 non è

ammesso il cambio di destinazione d'uso. "






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