Piano Casa:l'articolo 43 della L.R. n.34 del 31.12.2009 modifica il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30.7.2009 n.14. Pertanto, gli interessati alle misure straordinarie previste dalla L.R. n.14/2009 hanno tempo
fino al 28.2.2010 per presentare dichiarazioni alle Agenzie del Territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale degli immobili destinati all'ampliamento o alla demolizione e...
Dettagli della notizia
L'URP segnala che l'articolo 43 della legge regionale n.34 del 31.12.2009 ("Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluruennale 2010-2012 della Regione Puglia"), pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.210 del 31 dicembre 2009, ha modificato il comma 2 dell'articolo 5 della
legge regionale n.14/2009 ("Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento
della qualità del patrimonio edilizio residenziale" ), meglio conosciuta come legge sul piano casa.
Per
opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo del suindicato articolo
43.
Art. 43
Modifica dell'articolo 5 della
legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale), le parole: "devono risultare già presentate, alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere presentate perentoriamente entro il 28 febbraio
2010".
Ecco il testo riscritto dell'articolo 5 della legge regionale n.14 del
30 luglio 2009, coordinato con le modifiche (evidenziate in neretto) apportate dall'articolo 43 della legge regionale
n.34 del 31.12.2009.
"Art. 5
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Condizioni e modalità generali
1. Gli interventi previsti dagli
articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare, alla
data del 31 marzo 2009, regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi
sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli edifici che devono essere accatastati al
nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei
fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate perentoriamente entro il 28 febbraio
2010, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale. Un
tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), con una perizia
giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione fotografica.
3. Tutti gli
interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi
dell'articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r.
380/2001, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante
permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli
3 e 4 è subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato
dall'articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall'articolo 40, comma 9, della legge 1 ° agosto 2002, n. 166;
b) alla
cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che
l'interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o
parziale), provveda al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per
estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti
dalla monetizzazione degli standard devono essere vincolati all'acquisizione, da parte del comune, di aree destinate
alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonchè
alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici;
c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima
di 1 metro quadrato (m2) ogni 10 m3 della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all'articolo 3 della
volumetria realizzata con l'ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, della volumetria
complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto di pertinenza,
garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sè e per i propri successori o aventi
causa a qualsiasi titolo;
d) all'acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti;
e) al
rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.
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4. Solo nel caso di interventi di cui all'articolo3, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere
l'obbligo di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al
comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma
deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
5. Per il computo delle
volumetrie degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano gli indici e i parametri di cui all'articolo 11
della l.r. 13/2008.
6. Con la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 non è
ammesso il cambio di destinazione d'uso. "