PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Approvazione versione ...
delle "Linee Guida delle procedure amministrativeì di gestione del Titolo II".Determinazione del Dirigente Regionale Servizio Ricerca e Competitività 19 luglio 2010, n. 721
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L'URP rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22 luglio 2010, è stata pubblicata la
determinazione del Dirigente Regionale Servizio Ricerca e Competitività 19 luglio 2010, n. 721, recante: Avviso
per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Approvazione
versione 1.03
delle "Linee Guida delle procedure amministrativeì di gestione del Titolo
II".
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le microimprese
ed imprese di piccola dimensione, così come definite dall'articolo 10 del Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (di
seguito Regolamento).
La microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. La piccola impresa è un'impresa che occupa meno di
50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.
In
particolare, rientrano in questo strumento agevolativo le imprese appartenenti alle seguenti categorie:
a)
imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
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b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività :
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- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di vicinato (superficie di vendita non superiore a
250 mq);
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1 (superficie di vendita
da 251 a 600 mq ai sensi della LR n. 11/2003);
- servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e
"56.10.5";
- attività di commercio elettronico (e-commerce).
c) imprese, non iscritte negli
albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui
alla sezione "C", il settore delle
costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei
servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" le imprese che realizzano investimenti per
Servizi Asili Nido (Codice 88.91), le imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e
disabili (Codice 88.10.00) e le imprese che realizzano investimenti per ludoteche per
intrattenimento bambini
(Codice 93.29.90) della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".
2. Investimenti
ammissibili
Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:
a. alla creazione di una nuova
unità produttiva;
b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;
c. alla
diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d. ad un cambiamento
fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
Il progetto di
investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi
prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
3. Cumulabilità con altri aiuti
Gli aiuti di cui al presente contributo sono cumulabili con gli aiuti de minimis di cui all'art. 4, lettera f)
(aiuti in forma di garanzia), del Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 pubblicato sul BURP n. 182 del 25 novembre 2008,
ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento medesimo, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore
a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a
finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di
esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.