Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci (( e altre disposizioni in materia sanitaria ))

Articolo 11 del decreto - legge 24.1.2012 n.1 convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

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Si riporta qui di

seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 11 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella

legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la

competitività").



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p;         "Art. 11



Potenziamento del servizio di

distribuzione farmaceutica,

accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina

della

somministrazione dei farmaci (( e altre disposizioni

in materia sanitaria ))



(( 1. Al fine

di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i

requisiti di legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi

farmaceutiche garantendo al

contempo una piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e

successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo

comma sono sostituiti

dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che

vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo

comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;



b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi

farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi,

comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale

competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti

civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di

traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza

inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a

10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri»

/>
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di

farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio

farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio,

identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,

tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini

residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a

revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune,

pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla

popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche

disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui

al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle

sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di

prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi

farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano

state gia' fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno

Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione

professionale si trovino; b)

titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria;

d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti

titolari, compresi i soci di societa' titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

4.

Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso ciascuna regione e le province autonome di

Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una

commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso

straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le

disposizioni del presente articolo.

5.

Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o province

autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta' alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso

prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel

concorso straordinario per il

conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale

sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui

all'articolo 5, comma 1, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori

di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le

maggiorazioni.

6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione

esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A

parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,

approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano

o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,

deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi

vacanti a seguito delle scelte effettuate dai

vincitori di concorso.

7. Ai concorsi per il

conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di eta' non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge

possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a

parita' di punteggio, si considera la media dell'eta' dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i

candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e'

condizionata al

mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per

un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'.

8. I turni e gli orari di

farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia

in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e

prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

9. Qualora il

comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle

nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a

tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di

Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro

i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della

Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente

anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.

10. Fino al 2022, tutte le farmacie

istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni

non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai

sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede

farmaceutica e' dichiarata vacante.

11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e

successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo » sono sostituite dalle seguenti:

«sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione ».

12. Il medico, nel prescrivere

un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale

presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di

somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti

apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e

salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra

quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in commercio

di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu'

basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «e' possibile» sono inserite le seguenti:

«solo su espressa richiesta dell'assistito e».

Al fine di razionalizzare il sistema distributivo

del farmaco, anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica

pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul

sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci a

dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da

trattare.

Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di

confezione.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi

popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari

regionali,» sono soppresse.

14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.

193, e' sostituito dal seguente:

«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata

soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche' dietro

presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa

per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, e successive modificazioni».

15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1,

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso

dei requisiti vigenti,

sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della

salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione

di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea

europea.

16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria

maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive

modificazioni, e' stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,

nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione

minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario

nazionale.

17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.

362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del

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requisito di eta' pensionabile da parte del farmacista iscritto

all'albo professionale. )) "

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