Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso somministrazione dei farmaci

Art.11 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

dell'art.11 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo

delle infrastrutture e della competitività").





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Potenziamento del servizio di

distribuzione farmaceutica, accesso somministrazione dei farmaci




1. Al fine di favorire

l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge,

garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul

territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il

terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:



"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.

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La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore

farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,

l'ulteriore farmacia puo'

essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".



2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

l'approvazione straordinaria delle

piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto

dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o

comunque vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la

copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata gia'

espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai

titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma

costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12

dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario

nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali

ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.

3. Le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei

farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli

aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta

intensita' di traffico, servite da servizi

alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una

farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita

con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a

1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai

comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in

possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso

la titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione associata da parte

degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. Ai fini della

valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attivita'

svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per

anno per i secondi 10 anni.

6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base

alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie

possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti,

dandone adeguata informazione alla clientela.

7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal

comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la

nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di

cui al presente articolo.

8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive

modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".

9. Il medico,

nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente

dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi

uguale composizione in principi attivi, nonche'

forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad

ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non

sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla

ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e' tenuto a

fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del

confronto il prezzo e' calcolato per unita' posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,

comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel

secondo periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:

"solo su espressa

richiesta dell'assistito e".

10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale

non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui

all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta

negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso

articolo 32.

11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un

fondo di solidarieta' nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.

Il fondo

e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del

fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente

ad assicurare ai farmacisti titolari di

farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al

centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista

collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto

l'indennita' che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.

Le modalita'

di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Con decreto del Ministro

della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato

delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di

avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti

collaboratori."





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