Precisazioni in merito alla ulteriore documentazione da allegare alla domanda di assistenza all'estero prevista dal D.M. 3 novembre 1989.

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2009, n. 2066

  • Categoria: Tutte le notizie | Sanità
  • Data: 26.11.09
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 188 del 24 novembre 2009

Dettagli della notizia

l'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 188 del 24 novembre 2009, è stata

pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2009, n.2066, avente ad oggetto:"Precisazioni

in merito alla ulteriore documentazione da allegare alla domanda di assistenza all'estero prevista dal D.M. 3 novembre

1989."


La Giunta Regionale con la delibera suddetta ha stabilito quanto

segue:


"1. la richiesta dell'assistito di prestazioni assistenziali presso centri di "altissima

specializzazione" all'estero deve essere corredata da proposta motivata con le seguenti caratteristiche:

/>
• deve essere di un medico specialista nella disciplina in relazione alla patologia ed all'età del paziente;

/>
• non può essere accettata la richiesta del medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o di altro

specialista in discipline non strettamente connesse alla patologia, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2

del DPCM 1/12/2000;

• deve contenere una prescrizione circostanziata del medico specialista che ha in carico

l'utente; il progetto terapeutico che si intende venga realizzato dall'Ospedale estero ed i motivi che non consentono

la realizzazione di tale progetto in Italia;

• deve contenere la storia riabilitativa o clinica pregressa e la

relativa documentazione, con l'indicazione delle difficoltà connesse all'erogazione della prestazione sul territorio

nazionale;



2. nel caso in cui la terapia prescritta sia riconducibile a non comuni procedure o

tecniche curative e/o la terapia sia sperimentale in assenza di pubblicazioni scientifiche di studi randomizzati e

controllati, occorre l'autorizzazione del Centro Regionale di Riferimento, previa l'acquisizione del parere del

Comitato etico pertinente;



3. i Centri Regionali di Riferimento istituiti ai sensi della

deliberazione n. 254 del 3/3/2009 nella valutazione della domanda devono:

• tenere presenti i Livelli

Essenziali di Assistenza assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale;

• tener conto delle raccomandazioni

contenute nelle Linee Guida della patologia in oggetto emanate dalle società scientifiche su richiesta del Ministero

della Salute e facenti parte delle procedure di accreditamento dei servizi es. (Paratisi Cerebrale Infantile, Malattie

Neuro Muscolari, Spina Bifida, ecc... );



4. l'autorizzazione da parte del centro regionale di

riferimento al "proseguimento di cure" deve verificare il raggiungimento del risultato promesso, valutato in

modo oggettivo attraverso documentazione clinica nei casi in cui il paziente necessita di cicli ripetuti;



/>
5. non è da considerarsi "continuità terapeutica" il semplice controllo ambulatoriale post-operatorio o

post-riabilitativo a distanza e/o il CHECK UP post-trapianto di organo;



6. l'Azienda Sanitaria di

appartenenza dell'assistito deve verificare che la domanda sia redatta secondo le modalità esplicate in questa

deliberazione e che la documentazione sia completa, prima di inviare l'intera pratica alla Commissione regionale;

/>


7. nei "casi particolari", non esistendo un Centro Regionale di Riferimento definito, le

Aziende Sanitarie Locali si rivolgeranno al Centro della specialità più affine all'interno della propria Azienda o

dell'Azienda Ospedaliera del proprio territorio."

/>



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