Procedure di presentazione di domande di riconoscimento di Sistemi Turistici Locali

Atto dirigenziale n.18 del 9 ottobre 2009 del Direttore Regionale dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione di concerto con il Direttore Regionale dell'Area Politiche per la...

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L'URP comunica che in data 9 ottobre il Direttore Regionale  dell'Area Politiche per lo

Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione di concerto con il Direttore Regionale dell'Area Politiche per la Promozione del

Territorio, dei Saperi e dei Talenti, ha emanato l'atto dirigenziale n.18, avente ad oggetto:"Procedure di

presentazione di domande di riconoscimento di Sistemi Turistici Locali".







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L'articolo 16 della legge regionale n.10/2009 ha stabilito che per l'anno 2009, in deroga a quanto stabilito la

legge regionale n.23/2007, come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2007, n.36 e dal regolamento regionale 9

marzo 2009, n.4, i termini di presentazione delle istanze relative a Sistemi turistici territoriali (STT) e Sistemi

turistici di prodotto (STP) sono fissati al 15 ottobre; mentre per l'anno 2010, gli stessi termini sono fissati al 15

marzo.







Le istanze, complete della documentazlone richlesta, anche In Formato

elettronlco, sono presentate all' Area Polltlche per la Promozlone del Terrltorio, del Saperi e del Talentl, Servlzlo

Turlsmo, Ufflclo Promozlone entro Ie ore 16,00 del termlne dl scadenza prevlsto mediante consegna al protocollo ovvero

invio a mezzo raccomandata a.r; nel caso dl Invlo a mezzo posta vale la data dl spedlzlone; Ie Istanze dovranno fare

espressamente rlferlmento alia tlpologla di Sistema Turlstlco Locale per II quaIe vlene rlchlesto II riconoscimento

(Sistema Turlstlco Terrltorlale o Sistema Turlstico dl Prodotto).







Ricordiamo che:





La I.r. n.23/2007 "Promozione e riconoscimento dei sistemi produttlvl" all' art. 2 comma

4) punta c) stabilisce che i distretti produttivi possono assumere, tra Ie altre, la configurazlone di Sistemi Turlstlci

Locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turlsmo) e

dell'articolo 5 della legge regionale 11 febbralo 2002, n. 1 (Norme dl prima applicazlone dell'articolo 5 della I.

135/2001 riguardante iI riordino del sistema turistico pugliese) e delle relative norme di attuazlone;

- Ai

sensl dell'art.5 della I.r. n.1/2002 è stato approvato iI Regolamento n. 4/2009 riguardante i "Sistemi turistici

locali" con cui la Reglone Puglia definisce Ie modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici

Locali e Ie norme generaIi per iI loro finanziamento. II modello organizzativo delineato dal regolamento ha I'obiettivo

di valorizzare Ie risorse esistenti sul territorio, attraverso la realizzazione di programmi specifici, proposti e

gestiti da aggregazioni di enti locali e imprese. La Regione Puglia distingue inoltre i Sistemi Turistici Locali in due

diverse tipologie: Sistema Turistico Territoriale (STT) e Sistema Turistico di Prodotto (STP);

- AI STT possono

aderire imprese turistiche definite in base alle tipologie di attività di cui al DPCM del 13 settembre 2002 avente ad

oggetto "Recepimento dell'accordo tra Stato, Ie regioni e Ie province autonome sui principi per I'armonizzazione,

la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" e successive modifiche ed integrazioni.



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