Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base

Articolo 27 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2011

Dettagli della notizia

Si riporta

qui di seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 27 del decreto - legge 24.1.2012 n.1,convertito

nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitività").


 


 

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bsp;     "Art. 27



Promozione della concorrenza in

materia di conto corrente

o di conto di pagamento di base



(( 1. All'articolo 12

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 e' abrogato;

b) il comma 9 e' sostituito dal

seguente:

«9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento,

la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le

associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e

applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli

esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di

assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di

concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di

costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura

fissa alla

esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando

il numero e la frequenza delle transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita' delle spese di apertura e

di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli

aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi

aggiuntivi richiesti dal titolare »;

c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10.

Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca

d'Italia e l'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di

mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico, sentita la Banca

d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato»;

d) dopo il comma 10 e' inserito il

seguente:

«10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle

misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7

dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita

dalla seguente:

«c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni

contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello

dei costi coerente con le finalita' di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della

predetta raccomandazione».

2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto

legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra

in vigore non oltre il 1° luglio successivo.

3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in

corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con

l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo.

4. I commi 1 e 3

dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, sono abrogati. )) "







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