Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

Articolo 25 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2011

Dettagli della notizia

Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il

testo dell'articolo 25 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività")





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Promozione della concorrenza nei servizi

pubblici locali



(( 1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 e' inserito

il seguente:

«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi

pubblici locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini

territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare

l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o

bacini

territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono

individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a

criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalita', adeguatezza ed

efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012

previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai sensi

dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui

al primo periodo del presente comma, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o

bacini territoriali ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle

discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di ambiti

o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine

indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui

all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei

servizi pubblici locali

in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione

idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad

evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione

dell'offerta.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza

pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce

elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio

dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,

comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli

enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata

comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della

virtuosita'.

4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza

economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche

statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di

governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite

procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente abbia verificato l'efficienza

gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.

5. Le

societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite dal

decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale

dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo precedente dei vincoli

derivanti dal patto di stabilita' interno.

6. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di

beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Le medesime societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e

per le consulenze anche degli amministratori»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le

parole: «libera prestazione dei servizi,» sono inserite le seguenti: «dopo aver individuato i contenuti

specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:



«3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2

e' adottata previo parere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro

sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua

assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di

esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita'

di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori

modalita' idonee»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. L'invio all'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo

schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al

comma 2 e' comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta

giorni dal parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non

puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;

4) al comma

11:

4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) prevede l'impegno del soggetto

gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede

altresi', tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla

riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di

efficientamento relativi al personale;»;

4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

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«g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra

gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione»;

5) al

comma 13, le parole: «somma complessiva di 900.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma

complessiva di 200.000 euro annui»;

6) al comma 32:

6.1) alla lettera a), in fine, le parole:

«alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In

deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house risultante dalla

integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un

unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La

soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla societa' in house devono

essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere

indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di

investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (redditivita', qualita', efficienza). La valutazione

dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono



sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata dell'affidamento

in house all'azienda risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal

1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di

ambito o di bacino territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.»;

6.2)

alla lettera b), in fine, le parole: «alla data del 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:

«alla data del 31 marzo 2013»;

7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente:

/>
«32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'

nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi

titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle

attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio

pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente

decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al

subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla

concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto

nel presente articolo»;

8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e la

coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli

affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»;

9) al comma 34:

9.1)

sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422»;

9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui

al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto

dal comma 33»;

9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al trasporto pubblico

regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e i

contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita' all'articolo 61 della legge 23 luglio

2009, n. 99.»;

10) il comma 34-bis e' abrogato;

11) al comma 35 sono premessi i seguenti:

/>
«34-ter. Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi

dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita' all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007

ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di

affidamento.

34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da

investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori

previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio».

/>
2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

/>
«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di

stabilita' interno secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed

autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e

depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette

aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le

disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono,

a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e

delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla

partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei

soggetti indicati ai periodi precedenti.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma

aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»;

/>
b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le seguenti: «da sottoporre

all'approvazione del Consiglio Comunale.».

3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

b) all'articolo 15, comma 10, la

parola: «gare» e' sostituita dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su tutto

il territorio nazionale».

4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti

urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della

normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attivita': a) la gestione ed erogazione del servizio

che puo' comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, la raccolta

differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le ipotesi di cui alla

lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui

gli impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e

predeterminate e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento

indicate nel piano d'ambito.

5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa dai

comuni» sono sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle

ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 settembre 2011, n. 148».

6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a

seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento

del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro

valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra

informazione necessaria per definire i bandi.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10

ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la

comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga

una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un

massimo di euro 500.000. ))"



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