Proposta di legge regionale "Istituzione e disposizioni normative dell'attività  ricettiva di albergo diffuso"

Proposta di legge n.31 del 17.9.2010

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 21.09.10
  • Autore: Consiglio Regionale della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che  12 consiglieri regionali

della Puglia hanno presentato una proposta di legge recante:"Istituzione e disposizioni normative dell'attività 

ricettiva di albergo diffuso".


 


La proposta di legge, in tutto 4 articoli, è stata

presentata il 17 settembre 2010 ed è stata assegnata in data 20 settembre 2010 alla Commissione Consiliare Regionale  IV

(Sviluppo Economico).


 


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo della

succitata proposta di legge:


 


                                                                                       Art. 1


                                                           (Finalità  della legge)

1. La Regione, al fine di realizzare

un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di

pregio a contatto con i residenti,ed al fine di un maggiore sviluppo basato sulla riqualificazione urbana tesa al

recupero del patrimonio edilizio ed alla valorizzazione della tradizione dell'ospitalita,in conformità  ai principi di

cui alia legge 17 maggio 1983, n. 217, e ad integrazione dell'art.3 delia legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, e

successive modifiche ed integrazioni, individua la struttura ricettiva denominata "albergo diffuso" e ne

disciplina I'attivita.


                                                                                       Art.2

              

(Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso)


1. Si definisce albergo diffuso una

struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria,situata nel centro storico, caratterizzata da uno stabile

principale nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità  abitative dislocate anche in edifici diversi vicini

tra loro.

2. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

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3. La Regione incentiva la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici.

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                                                                                             Art.3


                                                                                   (Procedure)


1. Le procedure

inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle rivenienti dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11,

e successive modifiche ed integrazioni, per Ie parti applicabili.

2. La Giunta Regionale, sentita la competente

Commissione Consiliare, approva entro 90 giorni il regolamento attuativo dell'albergo diffuso.



/>


                                                                                                     Art. 4

/>
                                                               (Norme finanziarie e finali)


1. La presente legge non

comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo

a quello delila sua pubblicazione sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia."



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