R.R. 23/12/2004, n.12: "Modalità  di effettuazione delle vendite straordinarie": articolo 4, comma 4: Variazione data inizio saldi invernali.

Deliberazione della Giunta Regionale n.2580 del 30.11.2010

Dettagli della notizia

L'URP   comunica che la Giunta Regionale, nella seduta del 30 novembre 2010, ha adottato la

deliberazione n.2580, avente ad oggetto: R.R. 23/12/2004, n.12: "Modalità  di effettuazione delle vendite

straordinarie": articolo 4, comma 4: Variazione data inizio saldi invernali.


La Giunta Regionale con la

delibera succitata ha fissato, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, del R.R. 12/2004, la data di inizio dei saldi

invernali al giorno 6 gennaio di ogni anno;


ha confermato le modalità , le procedure e le

limitazioni fissate con R.R. 12/2004;


ha confermato la data di fine dei saldi invernali al 28 febbraio e le

date di inizio e fine dei saldi estivi rispettivamente al primo sabato di luglio e al 15 settembre.

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