"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali".
Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24
Dettagli della notizia
L'URP informa che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012, è stata pubblicata la legge regionale 20 agosto 2012, n.
24, recante: “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici
locali”.
Riportiamo qui di seguito l'articolo 1 che si occupa dei principi e finalità
della legge regionale
n.24/2012:
"Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la
salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente
delle risorse e la protezione
dell’ambiente.
2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi
definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
3. Sono sottoposti alla presente legge i
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale.
4.
I servizi sono organizzati ed erogati all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 5. I
soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi
ai principi dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un
effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici
e dei diritti degli utenti.
6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte
alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali.
7. La programmazione e
l’organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata
all’Organo di governo d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel
rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il
controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all’Autorità regionale di cui
all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative
della Regione,
delle comunità e degli enti locali.
Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le
competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti
locali dalla legislazione nazionale e regionale.
8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a
entrambe le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni
dettate, per ognuna di esse, nei capi
secondo e terzo. "