"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali".

Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 27.08.12
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012, è stata pubblicata la legge regionale 20 agosto 2012, n.

24, recante: “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici

locali”.


Riportiamo qui di seguito l'articolo 1 che si occupa dei principi e finalità

della  legge regionale

n.24/2012:


 


                                                "Art. 1



                                       

Principi e finalità


1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei  servizi

pubblici locali a rilevanza economica con  l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la

salvaguardia  dei diritti degli utenti, l’uso efficiente

delle risorse e la protezione

dell’ambiente.

2. La presente legge regolamenta e organizza,  in conformità con i principi

definiti dalla disciplina  dell’Unione europea e in attuazione della disciplina  statale, lo svolgimento

dei servizi pubblici locali di  rilevanza economica.

3. Sono sottoposti alla presente legge i

servizi  di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto  pubblico locale.


4.

I servizi sono organizzati ed erogati all’interno  di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di 

consentire economie di scala e di differenziazione  idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 5. I

soggetti cui viene affidata la gestione dei  servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi

ai principi dell’UE e alle  vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti,  volte a garantire un

effettivo sviluppo della concorrenza  nella salvaguardia del diritto di accesso universale  ai servizi pubblici

e dei diritti degli utenti.

6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione  con

l’Autorità garante della concorrenza e  del mercato, con le autorità nazionali preposte

alla  regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con  gli enti locali.

7. La programmazione e

l’organizzazione dei  servizi pubblici locali di cui alla presente legge è  riservata

all’Organo di governo d’ambito di cui  all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel



rispetto delle prerogative assegnate alla Regione  dalla legislazione statale. La regolazione e il

controllo  sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano  all’Autorità regionale di cui

all’articolo 7  (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative

della Regione,

delle comunità e degli enti locali.

Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le 

competenze amministrative in materia di concessioni  e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli  enti

locali dalla legislazione nazionale e regionale.

8. Nel presente capo sono riportate le norme  comuni a

entrambe le tipologie di servizi pubblici  oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni 

dettate, per ognuna di esse, nei capi

secondo e terzo. "

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