Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
Articolo 3 del decreto - legge 6 luglio 2012, n.95
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il
testo dell'articolo 3 del decreto - legge 6 luglio 2012, n.95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini").
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nbsp; &n
bsp; "Art. 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per
locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita'
della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e
2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per
l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, lett. b) le parole
«relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli
studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sono sostituite dalle seguenti
«nonche' gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli
stessi in uso per finalita' istituzionali;»
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata
c)
all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata
All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e' aggiunto il seguente periodo:
«Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni
dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli
enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di
preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai
contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15 per cento di quanto
attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di
recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere
in assenza di tuitolo alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo in
presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per
il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
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b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli
esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture
previste dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi
contratti dl locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utiile soluzioni allocative alternative economicamente piu' vantaggiose per
l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento
dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle
Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici
vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di
recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata
dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica
della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono
trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva,
aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura delle
Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del
Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente
comma non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le
presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 tlovembre 2001, n. 410.
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9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, .sono aggiunti i seguenti
commi:
"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita dalle Amministrazioni di cui
al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane
impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le
Amrninistrazioni interessate pongono in essere ent:ro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicaci senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano
al Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di
razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto
mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei
risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa
conseguiti, per essere destinati alIa realizzazione di progetti di miglioramento delIa qualita' dell'ambiente di lavoro
e di miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in
considerazione Ie vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal
presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui Ie Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della
documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale
attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di
spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente
all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire
di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di
deposito delle Amministrazioni".
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa
pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122,
comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di
proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la verifica delIa idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del
Demanio, verificata, ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la
rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli
Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale
avviene, ai sensi del citato comma 222, con Ie Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni
ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di
congruita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
" 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di
cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimita' delIa
Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonchè , le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei
diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra
l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro
sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia
sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione".
12. All'articolo 12
del decreto legge 6 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di
cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori
specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di societa' a totale o
prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali
operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa delle stesse
strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro e'
disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e
il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e'
data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni
assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura
un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei
provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalita'."
b) al comma 7, prima delle parole: "restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa" sono aggiunte le parole "Salvo quanta previsto in relazione all'obbligo di
avvalersi
degli accordi quadro di cui al comma 5".
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole
"gli interventi di piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche' ad assicurare l'adeguamento
alle disposizioni di cui Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare
quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu'
efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modi fiche e integrazioni, al medesimo
articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per
un periodo non superiore a cinquanta anni"
b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e
delle finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio"
c) il comma 3 e' cosi'
sostit:uito: "Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal
bando di gara, ai Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cent:o del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del t:esto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo
e' corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio."
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di condizioni delle concessioni o delle
locazioni di articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente;
/>
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei
casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi
previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di
subconcedere le attivita' economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal
presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decret:o del Presidente della
Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005."
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole" o fondi immobiliari." sono aggiunte
le seguenti parole: "Alle societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di
cui all' articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
16. Le
previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si
applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio delle Stato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito can legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Nell' ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili utilizzati in locazione
passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento e'
costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura
dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolatl i rapporti tra le parti
interessate".
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche e integrazioni, Ie disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri sogget:t:i pubblici.
19. Al comma
8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"
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