Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Legge regionale approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 15.12.2008

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 19.12.08
  • Autore: Consiglio Regionale della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP rende noto che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 15 dicembre 2008, con delibera n.193, ha aprrovato la legge regionale recante:"Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)", il cui testo, per opportuna conoscenza, si trascrive, di seguito:


Art. 1


(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).


2. L'imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istitutzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), e dalle altre norme statali e regionali in materia, compresi l'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004) e l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia).


3. Fino all'emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della l. 244/2007, fermo restando l'integrale finanziamento della spesa regionale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999. n.133), lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell'IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997, ivi compresa la facolta di stipulare convenzione con l'Agenzia delle entrate, come previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del d.lgis. 446/1997 e dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale del 4 dicembre 2003, n.25 (Disposizioni di carattere tributario)."

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