Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n.220".
Decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2011, è
stato pubblicato il decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante:
"Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1,
commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n.220".
Si trascrive di seguito il testo
degli articoli 1-2-3-4-5 e 6 del suindicato decreto ministeriale.
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bsp; "Art. 1
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Acquisizione
delle informazioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono modificare gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei singoli enti locali del proprio territorio,
in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati e in relazione alla diversita'
delle situazioni finanziarie esistenti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che intendono operare la rimodulazione degli obiettivi dei propri
enti locali le informazioni relative agli obiettivi, posti dal Legislatore nazionale, di ciascun ente locale ricadente
nel territorio regionale, secondo le modalita' di cui all'allegato A.
3. I comuni e le province che prevedono
di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa
nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali,
entro il 15 ottobre, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le
modalita' di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.
4. I comuni e le province che prevedono di
conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa
nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali,
entro il 15 ottobre, l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalita' di
cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono facoltative.
6. Gli enti locali che non comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nei termini
previsti, le richieste di rimodulazione dell'obiettivo, sono esclusi dalla compensazione.
7. Gli enti che a
fine esercizio conseguono un saldo superiore a un valore percentuale, definito in sede di Consiglio delle autonomie
locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali,
con l'ANCI e l'UPI regionali, rispetto al saldo obiettivo determinato in base ai commi da 87 a 93 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e che non hanno provveduto a comunicare alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano la cessione dei propri spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1, non beneficiano, successivo,
delle disposizioni del presente decreto.
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bsp; Art. 2
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nbsp; Rimodulazione degli obiettivi
1. Le regioni e
Ie province autonome di Trento e Bolzano attribuiscono gli spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1 in base ai
criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more
delIa costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con l'ANCI e l'UPI regionali. I criteri privilegiano Ie spese
in conto capitale, Ie spese inderogabili e quelle che incidono positivamente suI sistema economico di riferimento. Nel
biennio successivo all'esercizio in corso, l'attribuzione degli spazi finanziari tiene prioritariamente conto di quanto
disposto dal comma 1 dell'articolo 3.
2. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti di cui al
comma 4 dell'articolo 1, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli enti di cui al comma 3
dell'articolo 1, Ie regioni e Ie province autonome di Trento e Bolzano provvedono alIa attribuzione secondo i criteri di
cui al comma 1.
3. Le regioni e Ie province autonome di Trento e di Bolzano non autorizzano la rimodulazione
degli obiettivi agli enti, di cui al comma 4 dell'articolo 1, se finalizzata alIa realizzazione di spesa corrente di
carattere discrezionale.
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nbsp; &n
bsp; Art. 3
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Recupero degli spazi finanziari ceduti
1. Agli enti di cui al comma 3
dell'articolo 1, e' riconosciuta nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica
migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo
complessivo a livello regionale.
2. Agli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel biennio successivo
all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo
complessivamente pari alIa quota acquisita.
3. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quwelli
attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a
zero.
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p;  
; Art.
4
&nbs
p; Comunicazione dei nuovi obiettivi
1. Le regioni
e Ie province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre, comunicano agli enti locali interessati dalla
rimodulazione, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali, l'obiettivo dell'anno di riferimento, rideterminato ai sensi
dell'articolo 2, e gli obiettivi del biennio successivo all'anno di riferimento, rideterminati ai sensi dell'articolo
3.
2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, Ie regioni
comunicano, al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per
ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalita' di cui all'allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto.
3. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale comunicano l'obiettivo complessivo
rideterminato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delIa Ragioneria Generale delIa Stato.
/>
4. In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalita' previste al comma 2, non
opera la rimodulazione degli obiettivi.
5. Gli enti locali che, ai sensi del presente decreto rideterminano i
propri obiettivi sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi,
utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito
••
href="http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it">http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it ••• entro 15
giorni dalla loro rideterminazione.
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nbsp; &n
bsp; Art. 5
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nbsp;
Monitoraggio finali
1. Ai fini della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, le regioni
possono richiedere, agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, informazioni aggiuntive a quelle che i medesimi
enti forniscono al Dipartimento della Ragioneria Generale delIa Stato ai sensi dei commi 109 e 110, dell'articolo 1,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delIa
Ragioneria Generale dello Stato, fornisce aIle regioni che applicano il presente decreto le informazioni, di cui ai commi
109 e 110 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, utili alla valutazione dei risultati degli enti locali
ricadenti nel territorio regionale, secondo Ie modalita' di cui all'allegato A.
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nbsp; &n
bsp; Art. 6
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nbsp; &n
bsp; Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delIa Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di
successivi interventi normativi volti a modificare Ie regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla
Conferenza unificata, all'ANCI e all'UPI.
2. Nel rispetto dell'autonomia regionale Ie regioni possono
adottare gli allegati di cui al comma 1, previa confronto in sede CAL e parere dell'ANCI e dell'UPI regionale.
/>
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento Bolzano che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale perseguono Ie finalita' del presente decreto con riferimento agli enti locali del loro territorio nel
rispetto dei relativi statuti speciali e delle correlate norme attuative.
4. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.