Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali.

Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n.4

Dettagli della notizia

L'URP  rende noto che

nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.40 del 13 marzo 2009, è stato pubblicato il regolamento regionale 9 marzo

2009, n.4, avente ad oggetto:"Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in

materia di Sistemi Turistici Locali."


 I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito delle strategie

complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione,

concorrono a promuovere e realizzare interventi destinati ad incrementare e diversificare l'offerta regionale e a

valorizzare gli aspetti di attrattività del territorio, migliorandone la fruibilità e la qualità dei servizi

erogati.


I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti

ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali,

ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla

presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.


La Regione Puglia distingue i Sistemi

Turistici Locali nelle due diverse tipologie di seguito indicate:

a) Sistema Turistico Territoriale,

successivamente indicato con l'acronimo STT, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi;

b) Sistema

Turistico di Prodotto, successivamente indicato con l'acronimo STP, utilizzabile anche negli atti amministrativi

relativi.


Assumono la definizione di Sistema Turistico Territoriale (STT) le forme associative tra soggetti

pubblici, come indicati al successivo art. 6 c.1, costituite in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni

significative, al fine della valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.



Possono fare parte

dei STT anche soggetti privati.


Promuovono e concorrono alla costituzione dei STT Comuni o Unioni di

Comuni ricompresi nell'ambito territoriale interessato, nonché:

a) Comunità Montane ricomprese nell'ambito

territoriale interessato;

b) Province competenti per territorio;

c) Camere di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;

d) Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti

ai sensi della L.R. 19/1997 e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale interessato;

e) altri enti

e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

/>


Ai STT possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino o intendano esercitare le proprie

attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:

a) associazioni ed altre organizzazioni senza

scopo di lucro, che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità, delle identità

locali e delle produzioni tipiche;

b) organizzazioni sindacali e datoriali rappresentativi per il settore di

riferimento;

c) imprese turistiche definite in base alle tipologie di attività di cui al DPCM del 13 settembre

2002 avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo tra Stato, le regioni e le province autonome sui principi per

l'armonizzazione, la valorizzazioine e lo sviluppo del sistema turistico" e successive modifiche ed integrazioni;

/>
d) altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico

nell'ambito territoriale interessato. 



I Comuni ed i soggetti privati possono aderire ad un solo

Sistema Turistico Territoriale.


Per saperne di più al riguardo consultare il Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia n.40 del 13.3.2009. 







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