Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'articolo 7. comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n.69, relativo alla determinazione dei termini di conclusione dei procedime...

di competenza degli uffici dell'Agenzia del territorio.Provvedimento 25 giugno 2010 dell'Agenzia del Territorio

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 05.07.10
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2010

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta

Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2010, è stato pubblicato il provvedimento 25 giugno 2010 dell'Agenzia del Territorio,

recante:"Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito

dall'articolo 7. comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n.69, relativo alla determinazione dei termini di

conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici dell'Agenzia del

territorio."


Il Provvedimento si compone dei seguenti

articoli:


                                                                               "Art. 1


1.  Il presente

regolamento sostituisce, per i procedimenti

arnministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il

/>
precedente adottato con provvedimento 28 febbraio 2002, come

modificato dal provvedimento 27 settembre

2004.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi nel termine stabilito, per ciascuno di essi, nelle

tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, per ciascun

provvedimento, l'indicazione dell'unità  organizzativa responsabile del procedimento e il riferimento delle   principali

foniti normative.



3. In raso di mancata inclusione di un procedimento nell'allegata tabella n. 1  o di

mancanza di termini di legge, si applica il termine di trenta giorni fissato dall'art. 2, comma 2, delIa legge 7 agosto

1990, n. 241, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera b), delIa legge 18 giugno 2009, n. 69.

4. I

procedimenti di cui all'allegata tabella n. 2 si concludono nel termine di legge per ciascuno di essi indicato.

/>
5. Per i procedimenti di cui all'allegata tabella n. 3, con termine   compreso tra 91 e 180 giorni, si procederà  ai

sensi dell'art. 2, comma 3, delia legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7, comma 1, lertera b), delIa

legge 18 giugno 2009, n. 69.


                                                                                                 Art.

2


1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre, ove non diversamente indicato, dalla

data in cui l'agenzia ha formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto

iniziale del procedimento promani da altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento delIa richiesta.




                                                                                                     Art. 3


1. Per i

procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale   decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte

dell'ufficio   competente.

2. L'istanza deve essere redatta nelle forme di legge  o nei modi stabiliti

dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati. La stessa deve essere corredata della

prevista documentazione, dalla quale risuli la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge  o da

regolamento per l'adozione del provvedimento. All'atto delIa presentazione delIa domanda  è rilasciata all'interessato,

ove possibile, apposita ricevuta.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare  o incompleta, l'ufficio competente

ne dà  comunicazione all'interessato entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarita'  o dell'incompletezza.

Ferme restando le specifiche disposizioni di legge, in questi casi, il termine iniziale decorre dal ricevimento delIa

domanda perfezionata  o completata.

4. La sospensione del procedimento per l'acquisizione di  informazioni  o

certificazioni relative a fatti, stati  o qualità  non attestati in documenti in possesso dell'Agenzia determinano la

sospensione del procedimento una sola volta, per un termine non superiore a trenta giorni.

/>


                                                                                                       Art. 4


1. II presente

regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Officiale della

Repubblica italiana e sarà  reso consultabile anche nel sito Internet dell'Agenzia del territorio

(www.agenziaterritorio.gov.it)."



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