Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'articolo 7. comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n.69, relativo alla determinazione dei termini di conclusione dei procedime...
di competenza degli uffici dell'Agenzia del territorio.Provvedimento 25 giugno 2010 dell'Agenzia del Territorio
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L'URP informa che nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2010, è stato pubblicato il provvedimento 25 giugno 2010 dell'Agenzia del Territorio,
recante:"Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito
dall'articolo 7. comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n.69, relativo alla determinazione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici dell'Agenzia del
territorio."
Il Provvedimento si compone dei seguenti
articoli:
"Art. 1
1. Il presente
regolamento sostituisce, per i procedimenti
arnministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il
/>
precedente adottato con provvedimento 28 febbraio 2002, come
modificato dal provvedimento 27 settembre
2004.
2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi nel termine stabilito, per ciascuno di essi, nelle
tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, per ciascun
provvedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e il riferimento delle principali
foniti normative.
3. In raso di mancata inclusione di un procedimento nell'allegata tabella n. 1 o di
mancanza di termini di legge, si applica il termine di trenta giorni fissato dall'art. 2, comma 2, delIa legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera b), delIa legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. I
procedimenti di cui all'allegata tabella n. 2 si concludono nel termine di legge per ciascuno di essi indicato.
/>
5. Per i procedimenti di cui all'allegata tabella n. 3, con termine compreso tra 91 e 180 giorni, si procederà ai
sensi dell'art. 2, comma 3, delia legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7, comma 1, lertera b), delIa
legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art.
2
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre, ove non diversamente indicato, dalla
data in cui l'agenzia ha formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto
iniziale del procedimento promani da altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento delIa richiesta.
Art. 3
1. Per i
procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte
dell'ufficio competente.
2. L'istanza deve essere redatta nelle forme di legge o nei modi stabiliti
dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati. La stessa deve essere corredata della
prevista documentazione, dalla quale risuli la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da
regolamento per l'adozione del provvedimento. All'atto delIa presentazione delIa domanda è rilasciata all'interessato,
ove possibile, apposita ricevuta.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente
ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza.
Ferme restando le specifiche disposizioni di legge, in questi casi, il termine iniziale decorre dal ricevimento delIa
domanda perfezionata o completata.
4. La sospensione del procedimento per l'acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso dell'Agenzia determinano la
sospensione del procedimento una sola volta, per un termine non superiore a trenta giorni.
/>
Art. 4
1. II presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Officiale della
Repubblica italiana e sarà reso consultabile anche nel sito Internet dell'Agenzia del territorio
(www.agenziaterritorio.gov.it)."