Regolamento di Polizia Locale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 luglio 2009 con delibera n.35: Allegato A - Titolo II - "Norme di Comportamento"

Manifesto del Sindaco del Comune di Tricase del 7 settembre 2009

Dettagli della notizia

                                     COMUNE DI TRICASE

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                                      Provincia di Lecce





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                                          IL SINDACO



                                       

RENDE NOTO



Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 4.7.2009, con propria deliberazione

n.35, ha approvato il Regolamento di Polizia Locale, il quale, oltre a disciplinare l'esercizio delle funzioni svolte

dagli operatori di Polizia Locale, attribuite, trasferite o delegato all'Ente, individua anche le misure volte ad

assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo e sanzionando gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi

alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale.



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Per il perseguimento di tali obiettivi, il Regolamento detta norme in materia di:



A)

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'


A titolo esemplificativo:

&61656; è fatto divieto

a chiunque di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per la loro attività o la loro libera e tranquilla

circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse o renderle vittima di molestia o disturbo;

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 è fatto obbligo ai frequentatori di luoghi pubblici di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare

danno alle strade, edifici, monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità;

 è fatto

divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato mettendo in pericolo le persone

;

 è fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in

altro modo, gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati o non adibiti allo scopo o non autorizzati;

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 è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano

determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da

non aggredire o recare danni a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi

pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

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B) CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE, PUBBLICO DECORO

A titolo

esemplificativo:

 è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o

altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o

depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette

e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

 compiere atti che possano offendere la pubblica

decenza.

 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori

o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

 Ogni terreno deve essere

tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con

particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali

sgraditi o portatori di malattie.

 E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o

privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

 Nei parchi, nei giardini e

nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

 cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo

danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi

altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento.



C) PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA'

DELLE PERSONE


A titolo esemplificativo:

 è fatto divieto a chiunque, col proprio

comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare

la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole.

E' particolarmente tutelata la fascia

oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi).

 è fatto divieto a

chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 22, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di

diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione.

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 è fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo,

anche di persone singole.



D) MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

A titolo

esemplificativo:

 Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E'

vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree

pubbliche.

 E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di

spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano

installato apposito raccoglitore.



La violazione delle disposizioni previste nel Regolamento è

soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che da va 25,00 a 500,00 euro.



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Chiunque fosse interessato a visionare l'allegato A) Norme di comportamento nella sua versione integrale, potrà

collegarsi al sito web del Comune di Tricase www.comune.tricase.le.it o direttamente contattare l'Ufficio Comunale URP.





Dalla Casa Comunale, il 7.9.2009


 


                                                                 IL SINDACO

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                                                       - dott. Antonio Musarò -







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