Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione".

Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1

  • Categoria: Tutte le notizie | Economia
  • Data: 23.01.09
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 22 gennaio 2009

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 22

gennaio 2009, è stato pubblicato il regolamento regionale 19 gennaio 2009, n.1, avente ad

oggetto:"Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione".


Per opportuna

conoscenza, si trascrivono qui di seguito  l'articolo 1  del suindicato regolamento regionale, che definisce l'ambito

di applicazione.


"TITOLO I

(Disposizioni generali)





Articolo 1



(Ambito di applicazione)



1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali

e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori

ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito specificati:

/>
a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;

b. aiuti agli investimenti

in ricerca per le PMI;

c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese;

/>
d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;

e. aiuti ai

programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.

/>


2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:

a. pesca e acquacoltura;

/>
b. costruzione navale;

c. industria carboniera;

d. siderurgia;

e. fibre sintetiche.





3. Il presente Regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria

(agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla

commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di

sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n.

1898/871.



4. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

a. aiuti a

favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei

quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti

all'attività di esportazione;

b. aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a

prodotti d'importazione.



5. La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di

competenza della Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in

tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici,

organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria."



Per saperne di più a riguardo, consultare il Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia n.13 del 22.1.2009.












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