REGOLAMENTO REGIONALE N.12 DEL 23 DICEMBRE 2004 AVENTE AD OGGETTO:"REGOLAMENTO ATTUATIVO L.R. 1° AGOSTO 2003, N° 11, ART. 2, COMMA 1, LETT. E) : MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VENDITE STRAORDINARIE"

Dettagli della notizia

Vi presentiamo il testo del regolamento regionale n.12 del 23 dicembre 2004, avente ad oggetto:
"Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n°11,art.2, comma 1, lett.e):
“Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
-Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
-Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto
della Regione Puglia”.
-Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della
Regione Puglia”
-Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1968 del 23 dicembre 2004 di
attuazione del Regolamento suddetto.

EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto del regolamento)
1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle vendite straordinarie
così come definite dall’art. 20 della l. r. n. 11 del 1 agosto 2003.
Art. 2
(Disposizioni comuni per vendite straordinarie)
1. Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a
premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.
2. È fatto obbligo all'esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo divendita straordinaria che si sta effettuando contenente gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.
3. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente
separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.
4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di
vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

6. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è
ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di
introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.
7. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in
maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi
della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere
in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa
contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte.
9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.
10. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di
vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i
competenti tribunali, appositamente incaricati.
11. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, i Comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 27 della l. r. 11/2003.
Nei casi di recidiva la competente autorità comunale dispone la chiusura
del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Art. 3
(Vendite di liquidazione)
1. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne
comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio.
2. La comunicazione deve contenere:
a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale
comunicazione di cessazione dell'attività;
b) in caso di liquidazione per cessione d'Azienda, copia del contratto, non
preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c) caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, copia della dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell’esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;
e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza,la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;
f) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo
praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si
intendono offrire le stesse.
Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.
3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno con esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti di cui al successivo articolo 4, comma 1, dei trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendita di fine stagione.
4. Della data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
5. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione “vendite fallimentari “ o di fare qualsiasi riferimento, anche in termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la cessazione di uno dei settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.
Art. 4
(Vendite di fine stagione o saldi)
1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo
natalizio.
2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla
base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di
categorie degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente
rappresentative.
3. L'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o saldo devedarne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:
a) la data di inizio e la durata della vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita;
c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio successivo e dal 15 luglio al 15 settembre successivo. La Giunta Regionale, su proposta delle
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all’art. 2, comma 2 della legge.
5. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e
inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste invendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino più prezzi di vendita secondo la varietà degli
articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.
Art. 5
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.

2. Le vendite promozionali, limitatamente ai prodotti di cui al precedente articolo 4, comma 1, non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale.
3. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente
vendita promozionale.
4. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita indicando:
a) la data di inizio e la durata della vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per
ciascuna di essi;
c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri.


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