Relazione del Governo alle Camere in ottemperanza alla disposizione dell'art. 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n.42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione")

Dettagli della notizia

L'URP informa che ieri il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30

giugno 2010,   ha approvato la Relazione del Governo alle Camere in ottemperanza alla disposizione dell'art. 2, comma 6,

della legge 5 maggio 2009, n.42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo

119 della Costituzione").


  


Tale relazione è prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge

suindicata, che così recita:


"Il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno 2010,

una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli territoriali e ipotesi di definizione su base

quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di

Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è

comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazione e la

perequazione degli enti territoriali".



Nelle pagine 25, 26 e 27    della

Relazione, a proposti del Federalismo Municipale vi è scritto:


F) federalismo

municipale
.

Nella logica politica del federalismo fiscale qui l'obiettivo essenziale  è quello delIa

massima possibile coincidenza tra la cosa amministrata e la cosa tassata.

A

livello municipale per raggiungere questa obiettivo si può prevedere:

a) una prima

fase
in cui si opera l'attribuzione ai Comuni delIa titolarità  dei tributi oggi statali inerenti al

comparto territoriale ed immobiliare
(ad esempio: imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, IRPEF su

immobili, ecc.).

In questo modo si realizza direttamente il passaggio dalla finanza derivata a quella propria;



b) in una seconda e successiva fase, gli attuali tributi statali e municipali

che a vario titolo e forma insistono suI comparto immobiliare potrebbero essere concentrati in un unico titolo di

prelievo, da attivarsi, previa verifica di consenso popolare, su

iniziativa dei singoli Comuni.

In specie, data l'attuale vastissima platea di tributi diversi

ed eterogenei, i tributi concentrabili sarebbero non meno di 17, ma potrebbero per delibera comunale

salire fino a 24.

In questi termini si integrerebbe una forma unica di

prelievo che semplificherebbe radicalmente la vita dei cittadini, nella forma di un adempimento unico.



Sarebbe comunque esclusa la prima casa, destinata a restare esente dal tributo, con la

previsione di una cedolare secca sugli affitti.

Come  è evidente nei termini

espressi qui sopra, la prima fase può essere sviluppata certamente e subito.



La seconda fase si articola invece in prospettiva e comunque non per

vincolo legale, ma sulla base del consenso comunale.

Rispetto alla situazione attuale, l'onere

fiscale
complessivo resterebbe comunque in entrambe Ie ipotesi assolutamente invariato, salvo

il prevedibile fortissimo recupero di evasione fiscale, con i conseguenti effetti di possibile sgravio

fiscale e/o incremento di servizi a favore dei cittadini.

Cesserebbero conseguentemente e

gradualmente gli attuali trasferimenti statali.

Per assicurare un'applicazione graduale delIa riforma, al

posto dei trasferimenti erariali soppressi verrebbe in specie istituito un fondo perequativo.

/>
II fondo sarebbe gestito dalla Conferenza Stato-Citta, con il coinvolgimento delle Regioni, ed il suo ammontare

sarebbe destinato a decrescere annualmente.


In sintesi:


a) il

gettito fiscale già  proprio dei Comuni  è pari a

circa 10 mId di euro. I

trasferimenti statali ai Comuni rilevanti ai fini di questa riforma sono attualmente pari a circa 15 mId

di euro;

b) la ipotesi di riforma si svilupperebbe (i) con il

trasferimento ai Comuni dei tributi

statali che attualmente insistono suI comparto immobiliare (circa 15 mId di euro), che si aggiunge

all'attuale gettito fiscale locale; (ii) simmetricamente e gradualmente con la riduzione dell'equivalente trasferimento

dei fondi statali (a sua volta, come notato sopra, simmetricamente circa pari a 15 miliardi di euro).



N.B. In aggiunta va notato che nel d.l. n. 78/2010, attualmente all'esame del Parlamento,

sono previsti:

a) la partecipazione dei Comuni all'attività  di accertamento e al contrasto

all'evasione fiscale e contributiva (art. 18);

b) l'aggiornamento del catasto con

l'istituzione dell'anagrafe immobiliare integrata (art. 19)."







/>

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su