Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto - legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che allestiscono preparazioni galeniche officina...

non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministero della salute 9 marzo 2012.Decreto 8 novembre 2012 del Ministero della Salute

Dettagli della notizia

L'URP 

segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, è stato pubblicato il decreto 8 novembre 2012

del Ministero della Salute, con oggetto:"Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo

5, comma 1, del decreto - legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248,

che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche

all'allegato 1 al decreto del Ministero della salute 9 marzo 2012".


Nell'articolo 1, il cui

testo si trascrive integralmente, sono definiti i

requisiti.



                                                   

"Art.

1


                                        Definizione dei requisiti


1. Gli esercizi commericali di cui all'art.5, comma 1, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, in possesso dei

requisiti previsti dall'allegato 1 parte A al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, che allestiscono preparati

officinali sterili che non prevedono la presentazione di ricetta medica devono osservare le "Norme di buona

preparazione dei medicianli in farmacia" contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della

Repubblica italiana, nelle parti riferibili all'allestimento di tali preprazioni e rispettare i requisiti ivi

previsti.


2. Gli esercizi commerciali di cui all'art.5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato

1 parte A al decreto del 9 marzo 2012, che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta che non

prevedono la presentazione di ricetta medica debono seguire le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della

salute 18 novembre 2003, recante:"Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali" nelle parti

riferibili all'allestimento di tali preparazioni o, in alternativa, le "Norme di buona preparazione dei medicinali

in farmacia" richiamate al comma 1.


3. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al

Ministero della salute, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla azienda unità sanitaria locale dove ha

sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di allestimento di preprazioni galeniche officinali che non prevedono

la presetazione di ricetta medica.


4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, assicurano l'accertamento e la verifica del

rispetto dei requisiti di cui ai comma 1 e 2."

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su