Responsabilita' solidale negli appalti
Articolo 21 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna
conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 21 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5
("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo") riguardante semplificazioni in materia di
appalti pubblici:
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nbsp; &n
bsp; Art. 21
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Responsabilita'
solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo
per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".
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