Responsabilita' solidale negli appalti

Articolo 21 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 14.02.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012

Dettagli della notizia



Per opportuna

conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 21 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5

("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo") riguardante semplificazioni in materia di

appalti pubblici:


 


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nbsp;                   &n

bsp;            Art. 21



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                Responsabilita'

solidale negli appalti



1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il

committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli

eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i

trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi

assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo

per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.".





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