Ricevuta della richiesta CIE - Documento di riconoscimento

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta qui di seguito un ampio stralcio del  testo della Circolare n.9/2019 del 16.7.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici,  recante :"Ricevuta della richiesta CIE - Documento di riconoscimento":

 

"Si fa seguito alle circolari n.2 del 14 febbraio 2018 e n. 5 del 27 febbraio 2018 (disponibili all'indirizzo http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari), concernenti l'utilizzo della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica (art.5 del D.M.23/12/2015) quale documento per il riconoscimento dell'elettore al seggio elettorale.

A tal riguardo, si rappresenta che sono pervenute alla scrivente Direzione centrale alcuni quesiti finalizzati a conoscere se - nelle more della consegna del documento d'identità - sia consentito l'utilizzo della stessa ricevuta quale documento di riconoscimento, anche per finalità diverse da quella elettorale.

Alla luce di quanto già indicato nelle circolari soprarichiamate e di un nuovo parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, si conferma la possibilità dell'utilizzo della ricevuta come documento di riconoscimento in quanto la stessa reca le caratteristiche formali previste dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il corretto rilascio risulta, come richiesto dal suddetto Ufficio, "...effettivamente verificabile attraverso le modalità indicate dal Ministero dell'Interno".

Per tale ultima esigenza, dal 3 marzo scorso, nella prima pagina della ricevuta della CIE è stato riportato un codice a barre bidimensionale QR Code, alla destra della foto del titolare.

Seguendo le istruzioni riportate nel documento tecnico allegato alla presente circolare, il QR Code consente di verificare sia l'autenticità della ricevuta esibita che l'esistenza di una CIE in fase di produzione o di consegna, associata al richiedente e contrassegnata dallo stesso numero riportato sulla ricevuta.

Tale strumento permette altresì di accertare l'avvenuta consegna del documento d'identità al titolare, circostanza quest'ultima che impedisce l'utilizzo della ricevuta con finalità di riconoscimento.

L'utilizzo di tale documento consentirà di ridurre significativamente i casi di rilascio della carta d'identità in formato cartaceo. La ricevuta sopperisce infatti a quei casi di "reale e documentata urgenza" (motivi di salute, partecipazione a concorsi o gare pubbliche) già previsti nella circolare di questa Direzione centrale n.8/2017, pubblicata sul sito suindicato."

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